SENTENZA DEL TAR CAMPANIA IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO

Il TAR Campania, con la sentenza n. 2498 del 12 gennaio 2006, dichiarando illegittimo il diniego del permesso di costruire da parte di un Comune motivato con...

13/03/2006

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Il TAR Campania, con la sentenza n. 2498 del 12 gennaio 2006, dichiarando illegittimo il diniego del permesso di costruire da parte di un Comune motivato con esclusivo riferimento alla necessità di dovere preliminarmente approvare un piano attuativo richiesto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ha accolto il ricorso presentato dai proprietari di un fondo.
Il permesso a costruire in sanatoria era stato richiesto per la realizzazione di un'immobile destinato a palestra di riabilitazione fisica per portatori di handicap, conforme alla destinazione d'uso della zona (zona omogenea territoriale H - destinata ad attrezzature e servizi, alle attività collettive, a spazi pubblici ed a parcheggi nel rispetto di adeguati spazi verdi).

I giudici del Tribunale amministrativo della Campania sede di Napoli ha motivato la sentenza sostenendo che è richiesta la preventiva approvazione di piano attuativo, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, soltanto nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all'edificazione aree non ancora urbanizzate.
Per contro su aree totalmente o parzialmente urbanizzate, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività - quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, scuole, etc. - lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario e non può, pertanto, essere consentito all'Ente locale di trincerarsi dietro l'opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio.
Pertanto il diniego del permesso di costruire da parte di un Comune potrebbe giustificarsi soltanto nel caso in cui l'Amministrazione abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e abbia congruamente evidenziato le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.

Il Comune, invece, nel provvedimento impugnato, si è limitato a constatare la mancata approvazione del piano attuativo, senza alcuna valutazione dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione presenti rispetto alle esigenze discendenti dalla nuova costruzione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, non avendo l'Ente locale, nell'adozione del provvedimento impugnato, ponderato adeguatamente se l'ulteriore realizzazione edilizia proposta potesse essere consentita dallo stato di urbanizzazione nella zona, risultano fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.

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