Sanatoria edilizia condizionata: è legittima?

La Corte di Cassazione interviene sulla legittimità dell'annullamento di un ordine di demolizione a seguito di sanatoria "condizionata"

di Redazione tecnica - 25/02/2021

La normativa edilizia degli ultimi 50 anni è cambiata tante volte. Spesso senza tenere in considerazione il costruito. Nel corso degli anni sono arrivati 3 condoni edilizi con leggi speciali (Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003) e un Testo Unico Edilizia che ha previsto l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria mediante il c.d. accertamento di conformità.

L'accertamento di conformità

L'accertamento di conformità, in particolare, definito dall'art. 36 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) prevede che sia possibile sanare un abuso edilizio se lo stesso risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

L'ufficio tecnico comunale (UTC), oggi Sportello Unico Edilizia (SUE), al momento della presentazione dell'istanza deve, quindi, verificare se l'abuso risulta essere conforme agli strumenti urbanistici dell'epoca in cui è stato realizzato l'abuso e quelli attuali.

Non sempre, però, è così.

Sanatoria edilizia condizionata: nuovo intervento della Corte di Cassazione

Su questo argomento, da leggere e rileggere è l'ultimo intervento della Corte di Cassazione che con sentenza 15 febbraio 2021, n. 5820 fa il punto sulla questione relativa alla sanatoria di alcune parti di un immobile abusivo.

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso avverso un'ordinanza di demolizione prima annullata e poi confermata di alcune opere abusive realizzate (tra queste, nuovi volumi per circa 70 metri quadri su un immobile già esistenze e un terrazzo di 50 metri quadri). La questione riguarda un'autorizzazione in sanatoria concessa con specifici lavori da eseguire.

Il rilascio delle autorizzazioni

Viene analizzata dai giudici della Corte di Cassazione l'autorizzazione in sanatoria rilasciata da un'amministrazione comunale. Autorizzazione e parere favorevole dell'Utc che erano stati concessi stabilendo precise condizioni e prescrizioni. Ma a seguito di una verifica da parte dell'Utc, venivano notate alcune difformità soprattutto sull'utilizzo dei materiali e la mancata tinteggiatura dei prospetti. Da qui la revoca dell'autorizzazione e la conferma, dunque, dell'ordinanza di demolizione che il ricorrente ha contestato in quanto secondo lui non si sarebbe trattato di una concessione in sanatoria (e quindi ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia), ma di una concessione vera e propria.

I manufatti abusivi

Secondo la corte di Cassazione, invece, l'ordinanza è corretta e legittima, e i manufatti sono abusivi e da demolire. Questo si evince chiaramente dal sopralluogo effettuato dall'Utc. Lì, infatti, è stato accertato che nel corso dei lavori non furono rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'Utc stesso.

L'ordinanza di demolizione, dicono i giudici, è coerente con la giurisprudenza attuale che, in base al Testo Unico Edilizia (articoli 36 e 45), non concede una concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, "atteso che questo contrasta con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica". Il ricorso è stato respinto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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