Sanatoria edilizia e vincoli geomorfologici: il Consiglio di Stato sull'aumento di volumetria

Il Consiglio di Stato si esprime sul diniego di una richiesta di sanatoria edilizia su un immobile in area a diversa pericolosità geomorfologica

di Giorgio Vaiana - 26/03/2021

Abusivismo, sanatoria e aree con pericolosità geomorfologica. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2038/2021 affronta questi importanti argomenti.

Il ricorso

A proporre ricorso una società che aveva già ricevuto una risposta negativa dal TAR sulla sua richiesta di sanatoria per alcuni interventi abusivi su un immobile che si trova in "area a diversa pericolosità geomorfologica". Su questa richiesta si era pronunciata, in maniera negativa, l'Autorità di Bacino della Regione in cui ricade l'immobile, che ha specificato la non compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico in vigore nella Regione. Per la società, però, non sono stati considerati alcuni aspetti fondamentali della richiesta.

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Mutamenti morfologici

Veniva contestata la decisione del TAR in cui spiegava la non compatibilità delle opere realizzate con i vincoli previsti dal piano. Per i giudici del Consiglio di Stato, però, la sentenza del TAR va confermata in quanto "l’attività di ricostruzione di un edificio che comporti mutamenti morfologici non può in nessun caso essere ricompresa nel concetto di risanamento conservativo o manutenzione straordinaria poiché, in tali casi, è necessario che l’edificio rimanga identico nel rispetto dei limiti tipologici, strutturali e formali, anche quando si proceda al rifacimento parziale dei muri perimetrali". Per i giudici, la questione fondamentale è la compatibilità delle opere da sanare con le disposizioni dei piano di assetto idrogeologico.

Le regole da rispettare

Nel Piano, infatti, per gli interventi che non riguardino il consolidamento o il monitoraggio dei processi geomorfologici e la manutenzione o ristrutturazione di opere pubbliche, sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo a condizione che non incrementino il carico urbanistico, nonché gli adeguamenti normativi e di tutela della incolumità pubblica, sempre che non comportino aumenti di superficie e di volume. Il Piano specifica tutte le tipologie di intervento. Per i giudici, dunque, è tutto chiaramente scritto e specificato.

Aumento dei volumi

La società proprietaria dell'immobile non ha mai contestato il fatto che le opere abbiano comportato la demolizione di muri di tamponamento e la costruzione di nuovi setti murari. "E questo, secondo l’Autorità di bacino ha dato luogo ad un aumento della superficie coperta e della volumetria del fabbricato", dicono i giudici, mentre a giudizio della società appellante "tali incrementi non vi sarebbero stati in quanto gli spazi aggiuntivi sarebbero stati soltanto l’effetto della eliminazione delle divisioni interne senza alterare la perimetrazione dell’edificio". Ma la relazione tecnica di parte "non smentisce espressamente che le nuove coperture abbiano determinato la chiusura di spazi precedentemente privi di copertura, limitandosi ad affermare che tutti gli spazi sarebbero interni ai muri di contenimento e che i nuovi locali, essendo interrati, non andrebbero ad incrementare la superficie coperta e il volume". Per i giudici del Consiglio di Stato, parte degli interventi indicati nella domanda di sanatoria "appaiono riconducibili alla definizione di ristrutturazione, risolvendosi in una trasformazione di una parte del fabbricato mediante un insieme sistematico di opere in cui vengono fatte rientrare anche quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente". La stessa autorità aveva specificato che "gli interventi per i quali è stato espresso parere di non compatibilità al PAI (Piano di assetto idrogeologico) hanno determinato la chiusura di spazi precedentemente esterni al fabbricato e privi di copertura, realizzati al livello superiore della villa in corrispondenza del prospetto retrostante, mediante costruzione di nuovi tamponamenti perimetrali dotati di aperture e di nuovi solai di copertura, lungo il camminamento perimetrale ubicato tra il fabbricato e il muro di contenimento contro la parete rocciosa". Affermazioni che la società che ha fatto ricorso non ha mai contestato. L'intero appello è stato dunque respinto.

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