Servizi di architettura e di ingegneria: Il CNAPPC sull'abrogazione delle tariffe e sulle procedure per gli affidamenti

Il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha inviato a tutti i Consigli Provinciali la circolare prot. 473 dell'11/04...

16/04/2012
Il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha inviato a tutti i Consigli Provinciali la circolare prot. 473 dell'11/04/2012 che tratta gli effetti sugli affidamenti prodotti dal D.L. n. 1/2012 e le attuali procedure per gli affidamenti.
Nella prima parte relativa agli effetti sugli affidamenti vengono riportate le perplessità del CNAPPC che sono, sin dal mese di gennaio, le nostre perplessità, più volte pubblicate online sin dalla data di pubblicazione del Decreto-legge n. 1/2012, ma anche le perplessità riscontrabili in molteplici commenti dei nostri lettori.

Il CNAPPC, nella citata nota, nel fare la cronistoria, già ampiamente nota della vicenda (approvazione del D.L., cancellazione delle tariffe, ordine del giorno con cui viene impegnato il Governo ad emanare un provvedimento per stabilire i parametri di riferimento per le opere pubbliche), aggiunge qualche tassello che, in verità, riteniamo abbastanza debole.
In particolare il CNAPPC fa riferimento ad un quesito posto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla abrogazione effettuata dall'articolo 9, comma 5 del citato D.L. n. 1/2012 di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, chiedendo se tale abrogazione sia possibile in riferimento all'articolo 255 del Codce che recita testualmente “Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie in esso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica , integrazione , deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”.
Sull'errore formale fatto dal legislatore, concordiamo con quanto evidenziato dal CNAPPC ma non concordiamo sui modi ed i tempi utilizzati per evidenziare tale errore.
Sarebbe stato meglio far presente questo problema nelle sedi opportune, l'indomani della pubblicazione del decreto-legge n. 1/2012 e non dopo tre mesi e successivamente alla pubblicazione della legge di conversione.

Ma quale potrà essere la risposta al questito da parte l'Autorità?
Non potrà, certamente, evitare di dire che il Governo ed il Parlamento non abbiano tenuto conto del citato articolo 255 del Codice dei Contratti ma non potrà trovare soluzioni giuridiche perché le stesse sono possibili, a nostro avviso, soltanto con un ricorso alla Corte Costituzionale cui potrà rivolgersi soltanto un giudice che si trovi a dover risolvere una controversia, per decidere la quale non potendo più applicare il D.M. 4/4/2001 dovrebbe chiedersi la coerenza del comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 con l'articolo 255 del Codice dei contratti ed abbia dubbi di costituzionalità sulla conformità di tale comma 5 dell'articolo 9.
Il giudice non potrà decidere la causa come se la legge non ci fosse, ignorandola, anche se è convinto della sua incostituzionalità; ma nemmeno è tenuto ad applicarla: deve, invece, proporre il dubbio di costituzionalità davanti all'unico organo che ha l'autorità per risolverlo, appunto la Corte costituzionale.
In verità, in merito all'abrogazione delle tariffe, un ricorso alla Corte costituzionale è stato già presentato da un Magistrato del Tribunale di Cosenza con l'ordinanza 1 febbraio 2012 resa nel procedimento n. 5299/20111 con cui ha sollevato la questione di legittimità dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge 1/2012; forse, oggi, sarebbe interessante vedere cosa ne pensa la Corte costituzionale del comma 5 dell'articolo 9 in riferimento all'articolo 255 del Codice dei contratti.

Per quanto concerne, poi, il problema della determinazione dell'importo da porre a base d'astal'intervento del CNAPPC è molto vago perché mentre prima viene detto che “l'importo a base d’asta potrà essere motivatamente determinato sulla base dei corrispettivi ricavati dalle tabelle del D.M. 4 aprile 2001 o, comunque, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2233 del Codice civile che recita “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione””, successivamente viene precisato che occorre che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 279, comma 1, lettera e) del Regolamento n. 207/2010, nel progetto della prestazione di architettura e di ingegneria deve, sempre essere allegato il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio.
Sembra, quasi, che si giri attorno al problema reale di mancanza di riferimento per la determinazione dell'importo a base d'asta e sembra che non venga dato alcun elemento chiaro e di dettaglio per evitare che ogni amministrazione trovi soluzioni diverse per ogni tipo di affidamento.
A nostro avviso l'unica posizione chiara e possibile è quella, da noi dettagliatamente indicata in una precedente notizia, attraverso la quale far ritornare in vita le tariffe con atti delle singole amministrazioni che dispongano la determinazione di propri parametri sulla base del D.M. 4/1/2001 in modo che, in definitiva, ogni singola amministrazione abbia dei parametri di riferimento chiari ed univoci ed eviti che, per ogni singolo affidamento, il Responsabile del procedimento faccia scelte non soltanto arbitrarie ma, anche, non coerenti tra di loro.

Ma ci permettiamo di far notare come la soluzione potrebbe essere un'altra che è forse quella più semplice.
Potremmo scoprire che il D.M. 4/4/2011 non è “una tariffa di una professione regolamentata del sistema ordinistico” ed, infatti il citato D.M. contiene i “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17. comma 14-bis della legge 11 febbraio 1994. n. 109, e successive modifiche”. Si tratta, quindi di un D.M. legato ad una legge, ora abrogata, ma richiamato dall'articolo 253, comma 17 del Codice dei contratti come surroga del decreto previsto all'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti stesso che dovrebbe essere u decreto di cui “I corrispettivi ……. possono essere utilizati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinaione dell’importo da porre a base dell'affidamento”.

Nella seconda parte della circolare relativa alle attuali procedure per gli affidamenti, il CNAPPC distingue le tre classiche soglie relative all'importo stimato del corrispettivo:
  • inferiore a 40.000 euro;
  • compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
  • pari o superiore a 100.000 euro.

Ovviamente, i meccanismi per la determinazione dell'importo a base d'asta hanno una reale influenza sulla determinazione delle soglie ed è, anche, questo il motivo per cui abbiamo sempre affermato che sarebbe stato un errore l'abrogazione delle tariffe professionali che non erano, come tutti sappiamo, tariffe minime ma soltanto la base per determinare i compensi professionali da porre a base d'asta per le gare relative agli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
L'odierna situazione creatasi con l'abrogazione delle tariffe, oltre a creare quella discrezionalità e mancata trasparenza di cui abbiamo, ampiamente e sempre, parlato genererà, anche, la possibilità che le stazioni appaltanti possano sottostimare, anche artificiosamente, l'entità del servizio ponendo il servizio stesso ad una soglia più bassa al fine di scegliere un affidamento diretto al posto di una procedura aperta, ristretta o negoziata. Ricordiamo, per ultimo, che in riferimento alle tre soglie precedentemente indicate è possibile:
  • nel caso di servizi il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 40.000 euro procedere con un affidamento diretto;
  • nel caso in cui il corrispettivo stimato sia compreso tra 40.000 e 100.000 euro è possibile operare con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara definita all'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti;
  • nel caso in cui il corrispettivo sia superiore a 100.000 euro è possibile procedere con procedure aperte o ristrette nel rispetto:
    • della Parte II, Titolo II del Codice per importi di corrispettivo stimato inferiori a 200.000 euro;
    • della Parte II Titolo I del Codice per importi di corrispettivo stimato pari o superiori a 200.000 euro.

In allegato la Circolare del CNAPPC.

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