Servizi di architettura e di ingegneria: Per gli affidamenti diretti la soglia è di 40.000 euro

Il problema della soglia per affidamenti diretti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000 da parte del responsabile del proc...

03/04/2012
Il problema della soglia per affidamenti diretti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000 da parte del responsabile del procedimento era stato già oggetto di una richiesta di parere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte del Consiglio nazionale degli architetti e l'Autorità con Parere del 16 novembre 2011 aveva già precisato che l'innalzamento della soglia da 20.000 a 40.000 euro contenuta nella legge n. 106/2011, si applica anche ai servizi di ingegneria e di architettura e, quindi, per gli stessi per importi inferiori a 40.000 euro è possibile utilizzare l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento

Il problema nasce dal mancato coordinamento tra quanto disposto dall'articolo 125, comma 11 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e dall'articolo 267 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) nei testi modificati dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo) e dalla legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011.

Nel dettaglio, dalla puntuale lettura delle modifiche introdotte dal "decreto sviluppo", è possibile notare come, nell'articolo 267, comma 10 del nuovo regolamento n. 207/2010, non è stato modificato il limite di corrispettivo di 20.000 euro per l'affidamento in economia dei servizi di architettura e di ingegneria, ed è lecito pensare che può trattarsi di una svista del legislatore.

L'Autorità nel proprio parere aveva già precisato come appaia evidente che, in seguito alla modifica della disciplina principale (normativa di rango primario), le correlate disposizioni di livello regolamentare (d.P.R. n. 207/2010 -.normativa di rango secondario), aventi carattere esecutivo ed attuativo devono essere interpretate in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.

Dello stesso avviso è, oggi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con una risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare posta in Commissiome Ambiente della camera ha risposto, di fatto, con lo stesso tenore con cui aveva risposto l'Autorità.
In Commissione è intervenuto il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Guido Improta che ha consegnato la seguente risposta scritta:
"E' ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.
Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).
Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera b-bis), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.".

Sembra, quindi, che l'innalzamento della soglia da 20.000 a 40.000 per l'affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria da parte del responsabile del procedimento sia ormai definitivo ma è lecito chiedersi come mai il Governo, visto che da gennaio ad oggi ha effettuato parecchie modifiche al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al regolamento di attuazine n. 207/2010 (d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, legge n. 3/2012, d.l. n. 5/2012 e d.l. n. 16/2012), al fine di evitare equivoci, non è intervenuto con la modifica del comma 10 dell'articolo 267 del regolamento n. 207/2010 innalzando la soglia da 20.000 a 40.000

A cura di Paolo Oreto
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