Sismabonus: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico

La detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) spetta anche nel casi di demolizione di edifici esistent...

11/10/2019

La detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) spetta anche nel casi di demolizione di edifici esistenti e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente e aumento nel numero di unità immobiliari, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 409 del 10 ottobre 2019 che è entrata nel merito della detrazione fiscale prevista all'art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) che ha esteso l'ambito di applicazione del sismabonus alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

In quesiti

In particolare, il contribuente ha dichiarato di aver realizzato, in zona sismica 2, un progetto di demolizione di fabbricati collabenti e ricostruzione di case unifamiliari. In attuazione della Legge regionale sono stati demoliti quattro edifici e ricostruite sette abitazioni unifamiliari. Vi è stato, quindi, un aumento sia delle unità immobiliari che di volumetria. Il progetto dell'intervento è stato autorizzato con un Permesso di costruire del 2016 e poi con Permesso di Costruire in variante sostanziale del 2017.

Ciò premesso, l'istante ha posto i seguenti quesiti:

  1. se la demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di un numero maggiore di edifici possa beneficiare del sismabonus;
  2. se abbia rilevanza la data del permesso di costruire che è anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2016, nella versione attualmente vigente prevede che "qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (...)".

Tale disposizione richiama espressamente gli interventi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche - e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

In riferimento al secondo quesito, il Decreto Crescita ha esteso l'ambito applicativo del sismabonus (in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1) anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3. In particolare, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell' articolo 16 ammessi al sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), a partire dall'1 gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

In altri termini, l'agevolazione in questione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando escluse quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata dal contribuente, tenuto conto che la data di avvio delle procedure autorizzatorie è antecedente all'1 gennaio 2017 e che l'istante non ha prodotto alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva, rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico, data di inizio del procedimento, l'Agenzia ha risposto che gli acquirenti degli immobili ceduti dall'istante non possano beneficiare del sismabonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata