Sismabonus e Supersismabonus: le spese da portare in detrazione

Guida alle spese che accedono alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico. c.d. sismabonus

di Redazione tecnica - 11/03/2021

Potrà sembrare una domanda scontata ma quali sono esattamente le spese che rientrano nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus)?

Sismabonus ordinario e 110%

Stiamo parlando della detrazione fiscale messa a punto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013 per gli interventi di riduzione sismica e messa in sicurezza statica.

Detrazione fiscale che oggi prevede diverse aliquote in funzione della normativa, dei requisiti e degli adempimenti. In particolare, oggi possiamo distinguere tra:

  • sismabonus ordinario;
  • sismabonus 110% o supersismabonus.

Il Sismabonus ordinario

Il sismabonus è in generale una detrazione messa a punto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013 che si applica alle spese sostenute dall’1 gennaio 20217 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR).

L’agevolazione si applica nella misura del 50% delle spese sostenute sugli immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) in zona sismica 1, 2 e 3, fino ad un ammontare massimo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Tale detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è aumentata:

  • al 70% per gli interventi di riduzione del rischio sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • al 75% per gli interventi di riduzione del rischio sismico da cui derivi il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore.

Le suddette detrazioni sono incrementate del 5% ciascuna (75% e 80%) nel caso gli interventi siano realizzati sulle parti comuni condominiali.

Le stesse detrazioni (75% e 80%) sono applicate anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Per l’accesso a questa detrazione è richiesta la classificazione del rischio sismico iniziale e post intervento, e l’asseverazione del tecnico ai sensi del D.M. n. 58/2017 come modificato dal D.M. n. 329/2020.

Il Sismabonus 110% o Supersismabonus

Con l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno realizzato il 60% degli interventi; proroghe ancora in attesa di conferma dalla Commissione Europea), la detrazione fiscale prevista dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013, è incrementata al 110% delle spese sostenute (c.d. superbonus 110%).

Per questa detrazione è stato, quindi, eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori. Rimane l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Anche per il supersismabonus, l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Una novità riguarda il fatto che i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sismabonus e Supersismabonus: quali spese portare in detrazione

Andiamo adesso al cuore del problema. Quali sono le spese che è possibile portare in detrazione? Il limite di 96.000 euro per unità immobiliare è ampio ma potrebbe non essere sufficiente a coprire interamente le spese. Vediamo allora di capire quali spese possono essere portate in detrazione.

Certamente, come espressamente previsto al comma 1-sexies, art. 16 del D.L. n. 63/2013, tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Per quanto riguarda le spese “vive”, l’Agenzia delle Entrate, nella sua guida al sismabonus, ha specificato che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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