Sismabonus: occhio all'asseverazione del progettista dell’intervento strutturale

L'asseverazione tardiva degli interventi strutturali ad opera del progettista non può essere "sanata" e non consente, dunque, l’ottenimento dei benefici fisc...

12/10/2018

L'asseverazione tardiva degli interventi strutturali ad opera del progettista non può essere "sanata" e non consente, dunque, l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus), così come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 ottobre 2018 in risposta ad una richiesta di interpello ad oggetto "Sismabonus - Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 - Asseverazione tardiva - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212" che chiedeva se si poteva accedere ai benefici fiscali previsti per il sismabonus nel caso in cui alla SCIA non fosse stata allegata alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, in quanto tale intervento, secondo la prassi allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “Sismabonus”.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato la normativa che regola le detrazioni fiscali relative all’adozione di misure antisismiche e di come se da detti interventi ne derivi il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute e se si arriva fino a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80 per cento.

Considerate le implicazioni di carattere tecnico della fattispecie concernente gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l'Agenzia delle Entrate ha preventivamente acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla loro inclusione nella agevolazione in esame, reso pubblico mediante la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018. Nella fattispecie prospettata, il contribuente asserisce che in sede di deposito della SCIA presso lo Sportello unico edilizia del Comune non è stata allegata l’asseverazione del progettista in quanto, secondo la prassi allora vigente, l’intervento previsto consistente nella demolizione e ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio, non era agevolabile ai fini della fruizione del sismabonus.

In riferimento alla qualificazione delle opere edilizie, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la fruizione delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001). Ciò premesso, in riferimento al quesito concernente la presentazione tardiva dell’asseverazione, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

L’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Il successivo comma 3 stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”. Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. Il comma 5 statuisce, espressamente, che: “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.

In definitiva, la norma richiede, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione del progetto - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. 7 marzo 2017, n. 65 (art. 3, commi 4 e 6) - alla SCIA ed il deposito presso lo sportello unico. Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, come nel caso in esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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