Sostituzione serramenti esterni: differenza tra Ecobonus al 50% e Superbonus al 110%

Da EdilegnoArredo un chiarimento circa la differenza tra Ecobonus al 50% e Superbonus al 110% per la sostituzione dei serramenti esterni

di Redazione tecnica - 01/07/2020

I privati che fossero interessati alla semplice sostituzione dei serramenti esterni non hanno motivo di attendere l’attuazione di ulteriori misure in discussione in quanto le detrazioni fiscali previste per questo tipo di interventi non sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso restrittivo. Inoltre, a meno di possibili proroghe, si potrà accedere alla detrazione del 50% solo fino al 31 dicembre 2020”.

Sostituzione serramenti esterni: il chiarimento di EdilegnoArredo

È questa la precisazione arrivata da EdilegnoArredo, associazione nazionale che rappresenta i fabbricanti di prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano, alla luce delle nuove detrazioni fiscali del 110% (Superbonus 110%) previste dal Decreto Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) che pur essendo entrate in vigore per le spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020, necessitano di alcuni provvedimento attuativi che ne definiscano le modalità applicative.

Superbonus 110%: la conversione in legge del Decreto Rilancio

Oltre alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, tutti gli attori coinvolti sono in attesa della Legge di conversione del Decreto Rilancio che darà stabilità alle nuove detrazioni fiscali, i cui contorni sono ancora provvisori. Tra le analisi in Parlamento, si discute sulla possibilità di definire dei requisiti minimi di formazione professionale degli operatori che provvederanno all’installazione degli elementi edilizi, necessari per ottenere le detrazioni fiscali.

Il Superbonus 110% e la sostituzione di infissi

Come ricordato da EdilegnoArredo, il nuovo Superbonus 110% non è destinato alla sola sostituzione dei serramenti, ma lo riconosce solo se tale sostituzione avviene congiuntamente ad uno dei seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.

Ricordiamo inoltre - spiega EdilegnoArredo - che il bonus per la semplice sostituzione dei serramenti prevede la detrazione in 10 anni delle spese effettuate al 50% (tetto di 60.000 euro su una spesa complessiva massima di 120.000 euro) e si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche e ai soggetti Ires, a patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica. È inoltre previsto, al posto della detrazione diretta, la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti”.

Le differenze tra Ecobonus 50% e il Superbonus 110% per la sostituzione dei serramenti esterni

Da EdilegnoArredo arriva anche un utile chiarimento sulle differenze tra l'ecobonus 50% e il superbonus 110%.

In particolare, nel caso di utilizzo dell'ecobonus 50% per gli interventi di sola sostituzione di serramenti esterni:

  • gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni (finestre e porte d’ingresso) sono detraibili già oggi al 50% in 10 anni
  • si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche e ai soggetti IRES, a patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica
  • al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti
  • la scadenza, a meno di possibili proroghe, è ad oggi il 31.12.2020

Nel caso di fruizione del superbonus 110% destinato ad interventi di risparmio energetico complessivo degli edifici

  • non ancora disponibile, occorre attendere decreti attuativi e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
  • gli interventi agevolabili riguarderanno l’isolamento termico dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione
  • per accedere alle detrazioni del 110% occorrerà:
    • garantire un’incidenza sulla superficie disperdente dell’edificio per l’isolamento termico superiore al 25%
    • rispettare i CAM Edifici Pubblici per i prodotti da utilizzare per l’isolamento termico
    • assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio
    • predisporre e presentare, a cura di tecnici abilitati:
      • attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento,
      • visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
      • asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti e alla congruità della spesa degli interventi sostenuti
  • la sostituzione di serramenti esterni potrà rientrare in questa detrazione soltanto se sarà abbinata agli interventi sopra descritti e secondo le modalità sopra descritte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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