Superbonus 110% e Bonus Facciate: la cessione del credito per il professionista forfetario e le spese ammissibili

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un professionista in regime forfetario sulla sua possibilità di cessione del credito da superbonus 110% e bonus facciate

di Redazione tecnica - 16/11/2020

Un professionista in regime forfetario che effettua degli interventi edilizi riconducibili tra quelli che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) e del 90% (c.d. bonus facciate) può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito? Ed, inoltre, le spese per la ristrutturazione di una “altana veneziana” rientrano tra quelle ammissibili al menzionato bonus facciate?

Superbonus 110% e Bonus Facciate: l’interpello all’Agenzia delle Entrate

Sono queste due interessanti domande poste con interpello all’Agenzia delle Entrate che ha provveduto a fornire i relativi chiarimento con la risposta 12 novembre 2020, n. 543 recante “Articoli 119 e 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario del c.d. bonus facciate”.

Nel caso di specie, l’istante è un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L’argomento è stato già trattato dall’Agenzia delle Entrate con due risposte:

Superbonus 110% e Bonus Facciate: sconto in fattura e cessione del credito

In riferimento al primo quesito sulla possibilità di optare per le due opzioni alternative previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), sconto in fattura e cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il paragrafo 1.2 della circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha precisato che "In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva [...]”.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, ammesso che i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva, non possono accedere direttamente alla detrazione fiscale.

Ma la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) oppure per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per l’esercizio delle due opzioni alternative, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Sconto in fattura e cessione del credito: per quali interventi

In particolare, gli interventi edilizi per i quali è possibile optare alternativamente per sconto in fattura e cessione del credito, oltre a quelli che rientrano nel superbonus 110%, sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta la detrazione fiscale del 90% introdotta dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Rispondendo, dunque, al primo quesito dell’istante, il libero professionista in regime forfetario, pur non potendo fruire direttamente delle detrazioni fiscali previste per il superbonus e per il bonus facciate (ma anche le altre su menzionate), rispettando tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla norma, può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Bonus facciate e altana veneziana: le spese ammissibili

In riferimento al quesito sull’ammissibilità al bonus facciate delle spese per interventi sull'elemento architettonico denominato "altana veneziana", l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione del 90% spetta agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e che la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito.

In particolare "la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali [...]”.

ILa detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Considerata la particolarità dell'elemento architettonico denominato "altana veneziana" e tenuto conto che si tratterebbe di un elemento "assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che, dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio", gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al c.d. "bonus facciate".

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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