Superbonus 110% e interventi trainati 2021: occhio alla data di fine lavori

Nel caso di interventi trainanti chiusi entro il 2020, non è possibile beneficiare del superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 03/03/2021

Nell'attesa che dall'Europa arrivino conferme sulla proroga, continuano le domande alla nostra redazione sulle detrazioni fiscali del 110%, conosciuto ormai come superbonus.

Superbonus 110%: la domanda sugli interventi trainati

Oggi rispondiamo a Francesco C. che sugli interventi trainati. "Nel 2020 ho realizzato degli interventi trainanti che hanno avuto accesso al superbonus. Nel 2021 la Legge di Bilancio mi ha dato la possibilità di realizzare come trainati degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. Posso ancora realizzarli?".

Per rispondere correttamente alla domanda dobbiamo come sempre fare un passo indietro e prendere come unico riferimento la normativa. L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una detrazione del 110% sulle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (definiti trainanti).

Rimanendo sugli interventi di efficienza energetica, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di poter realizzare alcuni interventi definiti trainati (art. 119, comma 2). Stiamo parlando di interventi che realizzati congiuntamente ad uno di quelli trainanti previsti all'art. 119, comma 1, possono beneficiare del bonus 110%.

In particolare, il requisito previsto dalla norma è che questi interventi trainati siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Gli interventi trainati di efficienza energetica 2020

Nella versione 2020 del Decreto Rilancio, gli interventi trainati da quelli di riqualificazione energetica erano i seguenti:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Le modifiche dalla Legge di Bilancio 2021

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha, però, apportato parecchie modifiche al decreto Rilancio tra le quali:

  • l'ampliamento al 2022 dell'orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali (in attesa di conferma da parte dell'Europa);
  • l'estensione della detrazione alla coibentazione del tetto e agli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi;
  • l'inserimento come trainati degli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Gli interventi trainati di efficienza energetica 2021

Nel 2021, quindi, i contribuenti che stanno realizzando degli interventi trainanti di riqualificazione energetica, possono portare in detrazione al 110% anche le spese finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche tra le quali l'istallazione di ascensori e montacarichi, la realizzazione di strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità o di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Da data di inizio e di fine lavori

Oltre all'orizzonte temporale del superbonus, ciò da cui non si può prescindere per la realizzazione di uno o più interventi trainati è che gli stessi siano realizzati e le spese sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Nel caso prospettato dal nostro lettore, gli interventi trainanti si sono chiusi entro il 2020, quindi purtroppo non potrà fruire del superbonus per il nuovo intervento trainato previsto dalla Legge di Bilancio 2021, né per altri interventi realizzati e pagati nel 2021.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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