Tendaggio o pergolato?il TAR chiarisce la differenza

Qual è il criterio che va utilizzato per qualificare una struttura come tendaggio o pergolato?A spiegarlo è la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Reg...

13/04/2018

Qual è il criterio che va utilizzato per qualificare una struttura come tendaggio o pergolato?A spiegarlo è la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che con la sentenza n. 486 del 5 aprile 2018 ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di diniego, emesso dal Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata di un Comune, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio di attestazione di conformità di alcune opere edilizie, presentata a seguito di preventivo nulla osta paesaggistico.

I fatti

Entrando nel dettaglio, il Comune aveva contestato all'odierna ricorrente la realizzazione di opere abusive nell’ambito di un appartamento di sua proprietà. Si trattava, in particolare:

  • del rifacimento del rivestimento in cotto di un piano di muratura;
  • di un tendaggio con bracci metallici a copertura di un balcone;
  • del posizionamento di un armadio metallico;
  • della pavimentazione di una corte con mattonelle in cotto.

Per le suddette opere la ricorrente aveva chiesto la sanatoria edilizia munendosi di preventivo nulla osta paesaggistico. Domanda rigettata dal Comune con le seguenti motivazioni:

  • il tendaggio è stato qualificato come pergolato non avente le dimensioni massime previste nel vigente regolamento edilizio;
  • l’armadio e il piano di lavoro sono state considerate opere eccedenti la manutenzione straordinaria;
  • la pavimentazione è stata considerata come opera di impermeabilizzazione del suolo.

Il diniego di sanatoria, che disponeva altresì la rimozione dei manufatti abusivi, è stato impugnato con ricorso principale.

La sentenza del TAR

Sul primo punto del diniego, i giudici di primo grado hanno rilevato che nella memoria difensiva del Comune si fa leva sul fatto che la struttura nell’ambito dei pergolati stessa non costituirebbe un semplice tendaggio srotolabile infisso alla parete del balcone ma sarebbe sorretta da bracci metallici che farebbero da sostegno fisso alla tenda.

Secondo il TAR, però, tale affermazione non esclude che l’opera in questione possa essere considerata qualcosa di diverso da una tenda che la pacifica giurisprudenza considera come opera inidonea d integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. L’intelaiatura metallica non va considerata come elemento fine a se stesso ma come elemento costitutivo della tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

Il criterio funzionale che deve guidare la classificazione del manufatto deve escludere la natura di tendaggio solo nei casi in cui appaia evidente che la struttura complessivamente intesa (comprensiva della intelaiatura e del tessuto retrattile) non sia volta alla migliore fruizione di spazi già esistenti ma sia preordinata alla creazione di un nuovo ambiente coperto.

Nel caso di specie la tenda si correla funzionalmente ad un preesistente balcone di cui è volta a consentire un migliore sfruttamento consentendone la frizione anche in giornate fortemente soleggiate o piovose.

Per quanto concerne il secondo e terzo punto della giustificazione del Comune, il TAR ha confermato che la realizzazione di un piano di lavoro in cotto all’esterno deve essere considerata un manufatto irrilevante sotto il profilo edilizio per natura, funzione, collocazione e dimensioni. Lo stesso è a dirsi dell’armadio che è mero mobilio e non certo opera edilizia.

Edilizia libera

Appare utile ricordare che il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, pubblicato in allegato al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, ha inserito nel regime di Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento anche tende, tenda a pergola, pergotende e coperture leggere di arredo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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