Tutte le modifiche al Codice degli Appalti: Una storia infinita con atti di necessità e urgenza

Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il Governo ha introdotto, per l'ennesima volta, alcune modifiche al codice dei contratti di cui al Decreto Legisl...

29/06/2012
Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il Governo ha introdotto, per l'ennesima volta, alcune modifiche al codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nel dettaglio:
  • con l'articolo 33, comma 2 del decreto-legge è stato modificato l'articolo 38, comma 1, lettera a);
  • con l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge è stato introdotto il comma 2-bis nell'articolo 153 relativo alla finanza di progetto;
  • con l'articolo 4 del decreto-legge è stato modificato il comma 25 dell'articolo 253 recante norme transitorie.

Si tratta di modifiche che, a nostro avviso, non hanno nulla a che vedere con un decreto-legge che, per altro, tratta della misure per la crescita del Paese.
Sappiamo tutti che un decreto-legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana in cui viene precisato che "in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che deve il giorno stesso presentare per la conversione alle Camere".

Nel dettaglio mi chiedo cosa hanno a che vedere con "i casi di necessità ed urgenza" le ultime modifiche del Codice dei contratti inserite nel Decreto-legge cosiddetto "dello sviluppo" e ricordo che il Codice dei contratti è stato modificato dal mese di gennaio ad oggi da sei provvedimenti e precisamente:
  • dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  • dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  • dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  • dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 in attesa di conversione in legge;
  • dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 in attesa di conversione in legge;

Ben cinque decreti-legge in sei mesi: si tratta, indubbiamente di un pessimo primato che sarebbe opportuno non si ripeta più.Non è possibile per gli operatori del settore metabolizzare alcune modifiche che ne giungono altre che le cancellano. Temo che si possa affermare che manca forse una regia generale.
Non sarebbe il caso, invece di inserire a spizzichi e bocconi modifiche che non hanno nulla a che vedere con i decreti-legge di turno, capire che sarebbe più giusto, tranne casi di estrema necessità ed urgenza, evitare questo attuale stillicidio ed unificare più modifiche in un unico intervento semestrale/annuale ad hoc per un argomento così importante?

E' abbastanza difficile evidenziare tutte le modifiche introdotte ma cercheremo di riassumerle come segue.

Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma, anche, per reati di usura, riciclaggio.

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 5
Nel codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della "semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto-legge n. 16/2012.

Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 (in attesa di conversione in legge)
E' stata introdotta una modifica all'articolo 11, comma 10-bis, lettera b) del Codice dei contratti per mezzo della quale Nel caso in cui si svolgano gare elettroniche sarà, pertanto, possibile stipulare il contratto anche prima dei 35 giorni.
Vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 120 e 283 del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti ed, in particolare viene precisato che con il sistema di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene prevista una seduta pubblica per l'apertura delle buste contennenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (in attesa di conversione in legge)
Con l'inserimento nell'articolo 153 del Codice dei contratti del comma 2-bis viene data risposta all'esigenza di definire in modo esauriente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo l'espressa menzione dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per redigere un documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e funzionale della infrastruttura. Si prevede, inoltre, che, laddove l'amministrazione sia carente di professionalità adeguate, queste possano essere reperite all'esterno con procedure di gara.
Con la modifica del comma 25 dell'articolo 253 del Codice dei contratti viene elevata al 60% la quota di lavori che i concessionari autostradali titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi, rafforzando ulteriormente la disposizione inserita dal decreto liberalizzazioni che aveva già elevato la predetta quota dal 40 al 50%.

Mentre tutti chiedono una legislazione chiara, semplice, efficiente e trasparente, nel campo dei lavori pubblici si assiste, invece, a continue modifiche a volte anche ondivaghe. Tra le tante ricordiamo:
  • l'articolo 246-bis del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) relativo alla responsabilità per lite temeraria inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera ii) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed abrogato, dopo due mesi dall'allegato 4, articolo 4, comma 1, n. 36-bis, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera b9) del Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195;
  • il comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice dei contratti introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e relativo al fatto che l’offerta migliore doveva essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e, successivamente, dopo qualche mese, abrogato dall’articolo 44, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Riteniamo di fare cosa gradita nell’allegare alla presente il testo del Codice dei contratti aggiornato alle ultime modifiche.

A cura di Paolo Oreto
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