Valutazione e gestione rischio alluvioni

È stato pubblicato Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77 ed entrerà in vigore il 17 aprile 2010 il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Att...

16/04/2010
È stato pubblicato Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77 ed entrerà in vigore il 17 aprile 2010 il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

Il Dlgs n. 49/2010 disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. Restano ferme le disposizioni della parte terza del Dlgs n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema dì allertamento nazionale.

Secondo quanto stabilito dal Dlgs n. 49/2010, ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le autorità di bacino distrettuali (art. 63 Dlgs n. 152/2006) hanno il compito di:
  • effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvione (da riesaminare e, se necessario, aggiornare entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni), fornendo una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione;
  • individuare le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro;
  • predisporre, entro il 22 giugno 2013, le mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni le quali individuano le potenziali conseguenze negative derivanti da alluvioni;
  • predisporre i piani di gestione per le zone a altro rischio di alluvioni.

Le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Le informazioni contenute nella valutazione preliminare del rischio alluvioni, nelle mappe di pericolosità e nei piani di gestione del rischio alluvioni, devono essere messe a disposizione dalle autorità di bacino distrettuali a chiunque voglia averle. La parte A-I dell'Allegato 1 al Dlgs n. 49/2010, esplicita gli elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni, ovvero:
  • le conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico, che delimiti le zone a rischio potenziale di alluvioni oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;
  • le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
  • la descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni;
  • la sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni;
  • qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, la descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

La parte A-II fornisce una descrizione dell'attuazione del piano, ovvero:
  • descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
  • sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
  • elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

La parte B dell'Allegato 1 fornisce gli elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
  • eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami;
  • valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi della gestione del rischio alluvioni;
  • descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;
  • descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

Infine, la parte C definisce i contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
  1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;
  2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità d'espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente interessata;
  3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.
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