Abusi edilizi e accertamento di conformità: quando la sanatoria è impossibile

Il Consiglio di Stato ricorda i presupposti per l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 11/01/2023

Un abuso edilizio non sanabile all’epoca in cui è stato realizzato rende impossibile la sanatoria ex art. 36 del Testo Unico Edilizia. Parafrasando una nota canzone degli 883, si potrebbe dire che è la dura legge dell’accertamento di conformità,  ribadita ancora una volta dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 247/2023, che ha confermato il rigetto da parte di un’Amministrazione Comunale della domanda di accertamento di conformità per lavori eseguiti all’interno di un capannone industriale.

Accertamento di conformità e abusi edilizi: il no del Consiglio di Stato

Già il TAR aveva respinto il ricorso, specificando che non si trattava di un intervento di mero restauro o risanamento conservativo, ma di una ristrutturazione che aveva portato alla realizzazione non di un semplice soppalco interno al capannone ma di una palazzina, dotata di autonomia funzionale, in una zona dove simili interventi non erano ammessi.

Palazzo Spada ha confermato la sentenza di primo grado sotto ogni aspetto, sottolineando come si sia trattato di interventi eseguiti senza titolo che hanno generato un organismo edilizio almeno in parte diverso da quello preesistente, con un sensibile mutamento dell’impostazione progettuale originaria del fabbricato e un’innegabile trasformazione funzionale così da integrare, a prescindere dai mutamenti nel prospetto, un’ipotesi di vera e propria ristrutturazione edilizia, non riducibile al mero risanamento conservativo.

Ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo: le differenze

Sul punto, i giudici del Consiglio ricordano che, per costante giurisprudenza amministrativa, gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001) comprendono:

  • l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio;
  • l’eliminazione, la modificazione e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Si tratta di interventi diversi da quelli di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001), che invece si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente.

Accertamento di conformità: i presupposti per la sanatoria formale degli abusi edilizi

Sulle opere in questione è stata chiesta la sanatoria tramite accertamento di conformità ex art. 13 della legge n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”). Tale norma, interamente recepita dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), può essere concessa solo a condizione che l’intervento sia conforme:

  • alla disciplina vigente al momento in cui esso è stato realizzato;
  • a quella vigente al momento della presentazione della domanda.

Considerato quindi che l’intervento ha configurato una ristrutturazione edilizia e non un intervento di restauro conservativo e che, al tempo in cui è stata effettuata, la ristrutturazione non era ammessa nella zona su cui sorge l’immobile, l’abuso non era sanabile.

Di conseguenza, in assenza di doppia conformità, il Comune non poteva concedere la sanatoria edilizia, motivo per cui l’appello è stato respinto, confermando il corretto operato dell'Amministrazione.

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