Abusi edilizi: l'accertamento può essere effettuato anche dai Carabinieri

Tar Lazio: un ordine di demolizione è legittimo anche quando gli abusi siano accertati dalla polizia giudiziaria e trasfusi in atti pubblici

di Redazione tecnica - 22/11/2022

L'accertamento di un abuso edilizio può essere effettuato anche dalla polizia giudiziaria e i conseguenti rilievi diventare parte e motivare un atto pubblico come un ordine di demolizione.

Abusi edilizi e ordine di demolizione: legittimità degli accertamenti dalla polizia giudiziaria

A confermarlo è il TAR Lazio, con la sentenza n. 869/2022, con la quale il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato contro un ordine di demolizione di un manufatto abusivo in muratura di circa 15 mq circa.

Secondo il ricorrente sarebbero stati violati gli articoli 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e della L.R. Lazio n. 15/2008, in quanto l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata preceduta dall’accertamento dell’abuso effettuato dal competente ufficio comunale, ma si sarebbe fondata solo su una relazione trasmessa dai Carabinieri, precludendo all’ente locale di apprezzare la valenza della DIA in sanatoria presentata dal ricorrente.

Questo perché gli interventi, consistenti nella realizzazione di un porticato aperto sui tre lati, sarebbero stati assentibili tramite dia “semplice”, effettivamente presentata dal ricorrente a sanatoria nel 2010. Di conseguenza, il Comune non avrebbe mai potuto ordinare la demolizione per due motivi:

  • non avrebbe preventivamente contestato la dia;
  • all’intervento, che non avrebbe richiesto il permesso di costruire, sarebbe stata applicabile solo una sanzione pecuniaria ex art. 37 d.p.r. n. 380/01.

La sentenza del TAR

Nel giudicare la questione, il TAR ha precisato che nessuna norma preclude al competente ufficio comunale, ai fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e trascritti, come in questo caso, in atti pubblici facenti fede.

Per altro, i Carabinieri hanno accertato che gli abusi non consistevano in un porticato aperto su tre lati, ma in un locale chiuso con una propria volumetria per la realizzazione della quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001. Di conseguenza, la mancanza del titolo giustifica, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, l’applicazione della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato.

Infine, la DIA ex art. 22 comma 1 d.p.r. n. 380/2001, presentata nel 2010 dal ricorrente al Comune non esplica alcun effetto inibitorio sulla potestà repressiva dell’ente locale sia perché la dia “semplice”, quale quella in esame, era di per sè inidonea a legittimare un aumento di volumetria sia perché il titolo edilizio in esame aveva ad oggetto un porticato e, quindi, un’opera diversa da quella contestata con la gravata ordinanza di demolizione.

Il ricorso è stato quindi respinto: l'ordine di demolizione ingiunto sulla base di accertamenti effuettuati dai Carabinieri è legittimo e, per altro, gli abusi contestati non avrebbero mai potuto essere assentiti tramite una semplice DIA in sanatoria, in quanto consistenti un aumento volumetrico per il quale era necessario invece il permesso di costruire.

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