Abusi edilizi e doppia conformità: no alla sanatoria impropria

Corte Costituzionale: esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale

di Redazione tecnica - 16/02/2024

È stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 135, comma 7, della Legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che sembra ammettere la c.d. “sanatoria giurisprudenziale” o “sanatoria impropria”, in luogo del requisito di doppia conformità richiesto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Abusi edilizi e accertamento di conformità: no alla sanatoria giurisprudenziale 

La richiesta arriva dal TRGA di Trento, con l’ordinanza del 23 novembre 2023, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, 1a Serie Speciale, n. 7con la quale è stato sospeso il giudizio su un contenzioso relativo all’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria, riconoscendo la possibile illegittimità costituzionale di una delle norme della legge provinciale n. 1/2008, rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 380/2001.

Il Testo Unico Edilizia, dispone infatti che il responsabile degli abusi edilizi può presentare richiesta di sanatoria, ma il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all’accertamento del requisito della doppia conformità, ovvero che l’intervento sia comunque conforme alle disposizioni vigenti:

  • al momento della realizzazione dell’abuso;
  • al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Fatta questa premessa, andiamo al caso in esame: secondo i ricorrenti, il pdc in sanatoria rilasciato ai vicini sarebbe stato rilasciato in violazione delle distanze legali e senza titolo di proprietà e che quindi l'intervento edilizio da sanare non era conforme alla vigente normativa urbanistica, fermo restando che:

  • l’art. 135, comma 1 della legge provinciale n. 1/2008 richiede la conformità urbanistica degli interventi realizzati con riferimento sia al momento della realizzazione, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria (c.d. doppia conformità);
  • lo stesso art. 135, al comma 7 fa però salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento. In questo modo si configurerebbe un'ipotesi di sanatoria impropria.

La questione di legittimità costituzionale

Sulla questione il TRGA, con la sentenza non definitiva 27 giugno 2023, n. 109, ha quindi osservato che:

  • il titolo è stato chiesto e rilasciato ai sensi dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008;
  • la legge provinciale n. 1/2008, in materia di «Pianificazione urbanistica e governo del territorio», disciplina all’art. 135 l’istituto della concessione in sanatoria delle opere realizzate in assenza del previsto permesso di costruire o in difformità da tale titolo edilizio;
  • secondo il settimo comma dell’art. 135, «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento»;
  • secondo la giurisprudenza, l’istituto della c.d. «sanatoria giurisprudenziale» deve ritenersi recessivo rispetto alla vigente normativa nazionale e ai principi dalla stessa desumibili in materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti delineati dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda;
  • l’istituto in questione - anche se recepito in norme di legge regionali o provinciali come l’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008, che in deroga alla disposizione del primo comma del medesimo art. 135 (il quale richiede il requisito della c.d. doppia conformità) consente il rilascio della concessione in sanatoria «quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente» — si pone in contrasto con la Costituzione, come dichiarato dalla Corte costituzionale in più occasioni;
  • un eventuale rinvio, d’ufficio, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 alla Corte costituzionale è funzionale al giudizio stesso, perché se il provvedimento impugnato è stato adottato nonostante la non conformità dell’edificio alla disciplina in materia di distanze vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, esso andrebbe annullato.

No a norme contrarie al Testo Unico Edilizia

Da qui la questione, ritenuta fondata dalla Consulta, sulla possibile illegittimità costituzionale della norma della L..P. Trento, n. 1/2008  laddove, all’art. 135, comma 7, ammette la sanatoria giurisprudenziale impropria il luogo della doppia conformità.

Del resto la stessa Corte costituzionale nella recente sentenza del 12 maggio 2023, n. 93  ha ribadito che la previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di Governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’ an del condono, con la conseguenza che «esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale».

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