Abusi edilizi: niente sanatoria giurisprudenziale o impropria, serve la doppia conformità!

La Cassazione conferma un indirizzo ormai consolidato sulla possibilità di sanare un abuso edilizio solo in presenza della doppia conformità dell’intervento

di Redazione tecnica - 14/02/2024

Tra le 3 leggi speciali sul condono edilizio e la normativa ordinaria sull’accertamento di conformità negli anni si “era formato” un indirizzo ormai accantonato dalla giurisprudenza da molto tempo: la sanatoria giurisprudenziale o impropria.

Sanatoria giurisprudenziale: no definitivo della Cassazione

Secondo la giurisprudenza, condoni edilizi a parte, la sanatoria degli abusi edilizi idonea a:

  • estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001;
  • precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva;
  • determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine;

passa unicamente dal concetto di “doppia conformità”, le cui condizioni sono ben definite all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), secondo il quale è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria:

  • a seguito di presentazione di specifica istanza;
  • pagamento dell’oblazione;
  • conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Un concetto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29 agosto 2023, n. 36026 che esclude (nuovamente) la possibilità che gli effetti sananti possano essere attribuiti alla cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, secondo la quale sarebbe possibile ottenere il riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Quella della sanatoria giurisprudenziale è stata una risalente e ormai accantonata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale si ammetteva la regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico- edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (o viceversa).

Speciale Testo Unico Edilizia

Il principio consolidato della giurisprudenza in tema di sanatoria

Esiste ormai da tempo un indirizzo consolidato secondo il quale la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia, a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca dell’ordine di demolizione, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del TUE stesso, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria.

Esclusa ormai la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Demolizione abusi edilizi: gli unici 3 modi per bloccarla

Secondo i principi ormai accreditati dalla giurisprudenza di Cassazione in tema di reati edilizi e dei connessi ordini di demolizione, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, nell'ambito dei provvedimenti emanati dalla P.A. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, esclusivamente l'adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta.

Gli unici modi per bloccare la demolizione sono, dunque, tre:

  • l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria che risulta incompatibile con l’ordine di demolizione stesso;
  • la delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune che, come anticipato, deve sempre passare dalla lente del giudice dell'esecuzione che, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, deve riconoscere l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta;
  • la fiscalizzazione dell'abuso, decisa dall'amministrazione durante la fase esecutiva della demolizione, come eccezione alla regola che non vale, però, in caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
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