Abusi edilizi e ordine di demolizione: nuova pronuncia del Consiglio di Stato

Palazzo Spada ribadisce la differenza tra sospensione dell'efficacia e annullamento del provvedimento. In mezzo c'è l'accertamento di conformità

di Redazione tecnica - 11/05/2023

È breve ma densa di contenuti, la sentenza n. 4565/2023 del Consiglio di Stato, nella quale si concentrano alcuni principi fondamentali in materia di abusi edilizi, e che si è risolta confermando la legittimità di un ordine di demolizione impartito da un'amministrazione comunale a seguito della realizzazione di alcune opere senza titolo abilitativo. Al centro di tutto, l'accertamento di conformità e l'efficacia dell'ordine di demolizione: la richiesta del primo non implica l'annullamento dell'altro. Vediamo il perché.

Ordine di demolizione e accertamento di conformità: la sospensione dell'efficacia

Nel valutare il caso, il Consiglio ha preliminarmente ricordato che perché un’ordinanza di demolizione sia legittima, basta solo la descrizione delle opere e la specifica che esse siano abusive in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio, senza che occorra, indicare le norme specificamente violate, per soddisfare l’onere motivazionale richiesto per l’esercizio del potere repressivo, il quale, nelle condizioni date, assume carattere doveroso, in base all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riguardante gli interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Non solo: la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non comporta l'inefficacia del pregresso provvedimento sanzionatorio, ma la mera sospensione della sua esecuzione, nelle more del procedimento di sanatoria.

Secondo quanto previsto dall’art. 36, "in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".

L’ordine di demolizione viene quindi sospeso, ma non annullato: esso perde efficacia finché non venga accertata o meno la conformità degli interventi alla disciplina vigente sia al momento dell’esecuzione dei lavori che al momento della richiesta di sanatoria, e la riprende nel caso non ci siano i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo.

Definizione dell'area da acquisire al patrimonio comunale

Infine, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ribadisce che non occorre a pena di illegittimità, poi, che nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, sia individuata l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, in quanto la sua individuazione può avvenire con successivo atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito.

 

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