Abusi edilizi: quando si può procedere alla demolizione?

Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato delinea i confini di azione delle Pubbliche Amministrazioni.

di Redazione tecnica - 10/09/2021

Può un fabbricato abusivo su cui si attende istanza di condono può essere comunque oggetto di ordine di demolizione? La risposta è sì, per tanti motivi, come spiega bene la sentenza n. 5943/2021 del Consiglio di Stato, relativa all’ordine di demolizione di un fabbricato caratterizzato da aumento volumetrico, del tutto diverso e non riconducibile a quello preesistente, situato in una zona con vincolo paesaggistico.

Verifica sanabilità edificio abusivo prima della demolizione

Nel caso in esame, il ricorrente ha lamentato la presenza di un’istanza di condono che di fatto avrebbe sospeso l’ordine di demolizione. Oltre a rilevare che l’edificio si presenta dal punto di vista strutturale e volumetrico in maniera totalmente differente da quello oggetto di istanza di condono, i giudici hanno invece ribadito che in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

Non solo: l’adozione da parte della p.a. dell'ordinanza di demolizione non è affatto subordinata alla comunicazione, ex art. 7 l. 241/90, dell’avvio del procedimento. Tale orientamento giurisprudenziale è corroborato da una sentenza precedente, per cui "l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso" (Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530).

Questo perché presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità della concessione, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, l’attività di demolizione costituisce attività vincolata del Comune e non necessita di motivazione, in quanto la funzione di tale atto è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile.

Condono edificio in area con vincolo paesaggistico

I giudici di Palazzo Spada, nella stessa sentenza hanno anche evidenziato come  l’edificio ricada in zona paesaggisticamente tutelata e che la presenza del vincolo paesaggistico non consente – ai sensi artt. 32, comma 27, d.l. 269/03 e 33 l. 47/85 rubricato "Opere non suscettibili di sanatoria ", il rilascio del condono in assenza oltretutto, come nel caso in esame, della richiesta del nulla osta paesaggistico.

© Riproduzione riservata