Abusi edilizi su suolo pubblico: ok alla demolizione

TAR Calabria: l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato

di Redazione tecnica - 18/04/2023

L’ordine di demolizione di manufatti edilizi realizzati su suolo pubblico è legittimo, come previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Abusi edilizi e suolo pubblico: la sentenza del TAR

Una norma che non lascia scampo, come specifica il TAR Calabria, nella sentenza n. 524/2023, con la quale ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento di un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ingiunto da un Comune e relativo ad alcuni manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio in area demaniale.

Spiega il giudice che l’ordine di demolizione impartito dall’Amministrazione trova appunto il suo fondamento nell’art. 35 del Testo Unico Edilizia, in base al quale, qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

Sul punto, il TAR specifica che l’art. 35, d.P.R. n. 380 n. 2001 va interpretato “con particolare rigore, in quanto l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L’art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” .

Inoltre l’art. 54 del Codice della Navigazione attribuisce all’Autorità marittima, ovvero a quella delegata, ad esempio i comuni, il differente potere di ingiungere al contravventore di rimettere le cose in pristino, laddove siano abusivamente occupate aree del demanio marittimo. Si tratta di un potere strumentale alla tutela della proprietà pubblica che concorre, non sovrapponendosi ad esso, con il diverso potere attribuito all’ente comunale dall’art. 35. d.P.R. n. 380/2001, che tutela tutte le situazioni in cui sono realizzate opere non autorizzate sul demanio o sul patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici.

Legittimità dell'ordine di demolizione

Ne consegue che le due norme tutelano situazioni differenti: nel caso dell’art. 35, d.P.R. n. 380 del 2001, il potere ripristinatorio è esercitato nell’ambito delle competenze in materia di governo e di sviluppo del territorio sempre a tutela del patrimonio pubblico, tra i quali rientra anche il demanio, mentre il potere ripristinatorio di cui all’art. 54 cod.nav., è posto a salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’illecita occupazione del solo demanio marittimo.

In questo caso, l’amministrazione comunale ha espressamente dichiarato di ritrarre il potere di ordinare la demolizione nell’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando che i manufatti, collocati su area demaniale, sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio.

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