Abusi edilizi e verande: le condizioni di insanabilità

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’istanza di condono edilizio per la sanatoria di una veranda coperta in area sottoposta a vincolo paesaggistico

di Redazione tecnica - 08/09/2021

La richiesta di permesso di costruire in sanatoria per una veranda abusiva può essere sempre accolta? Si tratta di una situazione comune, spesso complessa, in cui entrano in gioco diversi fattori, tra cui la zona su cui si trova il fabbricato oggetto di abuso. Lo ricorda ancora una volta la sentenza n. 5262/2021 del Consiglio di Stato, pronunciata a seguito del ricorso contro la sentenza TAR Puglia sezione terza n. 1108/2018.

Sanare una veranda in area con vincolo paesaggistico

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva confermato il diniego all’istanza di condono emesso da un’Amministrazione Comunale, a seguito anche dei pareri negativi adottati dalla Commissione per il paesaggio e dalla Soprintendenza espresso sulla realizzazione di una veranda coperta, ad ampiamento di un fabbricato residenziale.

Dopo avere rilevato che le opere realizzate rientrano nella fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo e quindi in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune ha richiesto la presentazione di istanza di condono all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, come previsto dall’art. 32 l.n. 47/85. A questo punto, la Soprintendenza si è espressa negativamente, sottolineando come gli abusi in questione sono stati quando il vincolo paesaggistico era già sussistente.

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Limiti temporali per il condono edilizio su area vincolata

L’inefficacia del vincolo e l’eccezione alla regola di inedificabilità viene infatti definita mediante l’identificazione temporale della costruzione della struttura abusiva. Lo confermano anche i giudici di Palazzo Spada: richiamando l’articolo 32, comma 27 lettera d) del decreto-legge 269 del 2003 il Consiglio di Stato ha chiarito che devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo e che conseguentemente “sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione, e soltanto per esse si pone l’esigenza della verifica delle ulteriori congiunte condizioni della conformità urbanistica” (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1528 del 2018).

Non solo: “nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali” (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del 2020).

Dato che la veranda è stata realizzata successivamente alla determinazione del vincolo paesaggistico sull’area su cui è stata costruita, bisogna assolutamente escludere la possibilità di richiedere il condono edilizio.

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