Abusi edilizi e vincolo paesaggistico: demolizione certa senza autorizzazione

Come ricorda il Tar Campania, l’autorizzazione della Soprintendenza è funzionale all’eventuale sanatoria di illeciti edilizi

di Redazione tecnica - 25/03/2022

Sembra scontato, ma per molti non lo è. Commettere un abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico significa incorrere nell’ordine di demolizione praticamente senza via di scampo. Perché non basta solo l’eventuale permesso di costruire in sanatoria, se la Soprintendenza non rilascia anche l’autorizzazione paesaggistica.

Abusi edilizi in zona vincolata: la sentenza del TAR

Lo ricorda il TAR Campania con la sentenza n. 1715/2022, sul ricorso presentato per l’annullamento dell’ordine di demolizione di diverse opere abusive, realizzate su alcuni immobili situati in una palazzina e sulle parti comuni dello stesso edificio. In particolare si trattava di:

  • due pannellature su un balcone a protezione di una caldaia;
  • un collegamento tra due balconi preesistenti, con conseguente aumento della superficie non residenziale;
  • realizzazione di un abbaino scale sul solaio del piano di copertura condominiale, con conseguente aumento della superficie non residenziale;
  • realizzazione sul solaio del piano di copertura condominiale di una ringhiera di protezione in muratura e con ringhiera per un’altezza complessiva di m. 1,00 circa.

Secondo il ricorrente, l’ordine di demolizione sarebbe arrivato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dei presunti abusi, senza fornire alcuna motivazione “rafforzata” circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico dell’intervento repressivo, anche in rapporto al legittimo affidamento maturato in capo al privato ed al principio di proporzionalità. Inoltre le opere sarebbero state dei meri volumi tecnici, non soggetti a permesso di costruire eventualmente sanzionabili non con la demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ma al più, con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli art. 33 o 34 dello stesso T.U. edilizia.

Niente autorizzazione paesaggistica, demolizione certa

Il tar ha respinto il ricorso. Preliminarmente il giudice ha ricordato che, anche se le opere sono state realizzate da tempo, le misure sanzionatorie ripristinatorie possono essere sempre applicate: esse infatti non sono soggette a prescrizione, e non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico. Per altro l’assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata ex art. 146 D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), vale da sola per l’applicazione della sanzione demolitoria.

Nuove volumetrie e permesso di costruire

Inoltre le opere, che vanno considerate nel loro complesso e non atomisticamente, hanno comportato la realizzazione di nuove superfici utili e volumetrie, modifiche nel prospetto del fabbricato ed alterazione delle parti comuni, determinando una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e l’incremento di carico urbanistico. Per tutte queste ragioni, esse, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, erano assoggettate al regime del permesso di costruire e richiedevano il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l'unica sanzione applicabile è quella della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Fiscalizzazione degll'abuso: le condizioni

Infine, in riferimento alla sanzione pecuniaria, la scelta tra demolizione e fiscalizzazione dell’abuso, anche laddove quest’ultima sia ammissibile (come previsto per le opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio, ai sensi dell’art. 34, comma 2, T.U. edilizia), essa costituisce un'eventualità della fase esecutiva, successiva ed autonoma rispetto alla diffida a demolire. Essa infatti viene applicata solo nel momento in cui la demolizione delle parti abusive può costituire un pericolo per le parti legittime.

Attenzione però: fiscalizzazione non significa sanatoria, ma semplicemente mantenere la parte abusiva, che resta tale, esclusivamente perché la sua demolizione potrebbe pregiudicare la stabilità e la sicurezza della struttura nel suo complesso.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che gli abusi edilizi realizzati configuravano una nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

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