Abusi edilizi in zona vincolata: legittimo il sequestro preventivo

Corte di Cassazione: se il giudice riconosce un periculum in mora, come il possibile aumento del carico urbanistico o il deterioramento ulteriore dell’area, il cantiere o l’edificio vanno sequestrati

di Redazione tecnica - 14/09/2022

Il sequestro preventivo di un cantiere è assolutamente legittimo, quando il giudice riconosca che non solo sono in corso lavori abusivi, ma anche che essi possano arrecare un ingiustificato aumento del carico urbanistico.

Abusi edilizi e sequestro cantiere: la sentenza della Cassazione

Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza n. 32324/2022, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui era stato disposto il sequestro preventivo di manufatti abusivi, consistenti nell'innalzamento di una struttura preesistente e nella creazione di un soppalco, per ritenuta sussistenza del fumus di reati urbanistici e paesaggistici. Inoltre, nelle adiacenze della struuttura era stato realizzato un piccolo casotto in legno, il tutto in zona vincolata, a meno di 150 metri dal mare e in zona a rischio sismico.

Alla base della motivazione del sequestro, il fatto che i lavori fossero ancora in corso e quindi ci fosse un concreto pericolo dell’aggravamento delle conseguenze del reato edilizio, specificatamente dell’aumento del carico urbanistico in zona vincolata.

Legittimità del sequestro del cantiere e di opere abusive

I giudici di Piazza Cavour hanno confermato quanto statuito con l’ordinanza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è legittimo il sequestro preventivo di manufatto non ultimato: “l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso sia, di per sé, condizione sufficiente per disporre e mantenere i sequestro preventivo del manufatto e dell'area ove esso insiste, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi da eseguire per ultimarlo”.

In ogni caso, anche a voler ritenere che le opere non fossero in corso di realizzazione ma fossero ultimate, nulla osta all'adozione di misure cautelari, in quanto l'accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se "l'uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico". Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità

Stessa situazione anche nell’ipotesi in cui le opere siano in parte finite e in parte in corso d'opera, non potendo l'intervento edilizio essere scomposto in parti. In proposito, la Corte ricorda che, qualora per la consistenza complessiva dell'opera da edificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con SCIA poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto del territorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "micro-interventi", al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole.

Opere abusive in zona vincolata

In riferimento al periculum in mora riferibile a opere sottoposte a vincolo, il giudice ha correttamente stabilito che il manufatto e il suo utilizzo avrebbero deteriorato ulteriormente l'area sottoposta a vincolo," tenendo conto dell'incompatibilità o della compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e alla situazione preesistente alla realizzazione dell'opera".

Sottolineano gli ermellini che, in ordine alla realizzazione di manufatti realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche se la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, il giudice deve accertare l’esistenza di elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e l'uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare ulteriormente il bene protetto, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.

In questo caso il Giudice ha ampiamente motivato il periculum in mora riferendo che l'abuso coinvolge zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto ricadente a meno di metri 150 dalla battigia del mare e sottoposta a vincolo sismico. La creazione di un piano soppalcato, comportando la fruizione dell'immobile da parte di ulteriori soggetti, produce un incremento di tale carico che provoca ulteriori conseguenze sul regolare assetto del territorio.

Il ricorso è stato quindi respinto, legittimando il sequestro per aumento del carico urbanistico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

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