Abusi e reati edilizi: gli effetti della sanatoria

La Cassazione chiarisce in che modo si verifica l'estinzione dei reati urbanistici prevista dall'art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 22/06/2023

Quando si parla di difformità e abusi edilizi occorre sempre fare molta attenzione a comprendere le differenze tra le sanzioni di tipo amministrativo (la demolizione) e quelle penali. Una differenza di non poco conto se si considera che il reato di abuso edilizio (sanzione penale) va in prescrizione dopo 4 anni o 5 anni se il responsabile viene raggiunto da un rinvio a giudizio (e quindi viene processato) mentre l'ordine di demolizione, in quanto sanzione di tipo amministrativo-ripristinatorio, non è mai soggetto a prescrizione.

Abusi e reati edilizi: interviene la Cassazione

Il tema degli abusi edilizi ha uno stretto legame con quello del condono (le 3 leggi speciali del 1985, 1994 e 2003) e dell'accertamento di conformità (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) su cui spesso si confonde la presentazione dell'istanza dall'ottenimento del titolo in sanatoria.

È questo l'argomento su cui si concentra la Corte di Cassazione con la sentenza 12 maggio 2023, n. 20275 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l'annullamento di una decisione della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) e b), e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riguardo all'abusiva realizzazione di una tettoia in zona sismica.

Tra le motivazioni del ricorso in cassazione è stato evidenziato dal ricorrente che non sarebbe stata valorizzata ai fini estintivi la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presente in atti, trattandosi di opera conforme agli strumenti urbanistici che non necessitava di validazione da parte del Comune.

Gli effetti dell'istanza di sanatoria

Relativamente al primo motivo del ricorso, i giudici hanno confermato la decisione della Corte di Appello, ricordando che l'estinzione dei reati urbanistici prevista dall'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 si verifica soltanto con il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, fatto in realtà non avvenuto nel caso di specie.

L'art. 45 del Testo Unico Edilizia prevede infatti:

  • al comma 1 che "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36".
  • al comma 3 che "Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti".

L'effetto estintivo del reato è comunque subordinato alla verifica, da parte del giudice penale, della legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato che non può invece sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego del permesso di costruire in sanatoria per farne derivare gli effetti estintivi, essendo necessario che l'interessato ricorra al giudice amministrativo anche laddove il procedimento debba intendersi concluso con il silenzio-rifiuto.

L'unico effetto che la mera presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ha nel processo penale è quello, previsto dall'art. 45, comma 1, d.P.R. 380/2001, della sospensione del procedimento per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende appunto rifiutata ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001.

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