Accertamento di conformità: niente sanatoria nelle fasce di rispetto

No a nuove costruzioni in aree rientranti nelle fasce di rispetto e che comportino un aumento del carico urbanistico o possano ledere un interesse pubblico

di Redazione tecnica - 06/04/2024

Nelle aree qualificate come fasce di rispetto sussiste l’assoluto divieto di qualsiasi nuova edificazione; ciò a prescindere da quanto previsto nei Piani Regolatori comunali e dalla tipizzazione delle opere a livello urbanistico. In via eccezionale, è possibile impiegare tali aree solo per realizzare strutture pertinenziali di immobili già esistenti, anche oltre la fascia, a patto però che si tratti di opere solo residuali e che, comunque, non si configurino ampliamenti di volumetria.

Fasce di rispetto aree industriali: quali opere ammesse?

A spiegarlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza dell’8 marzo 2024, n. 2275 che ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria e l’ordinanza di demolizione disposta dal Comune.

Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la legittimità del diniego sull’accertamento di conformità (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) richiesto in riferimento a due tettoie in acciaio, della superficie totale di circa 730 mq, collocate in parte all’interno della fascia di rispetto Zona A.S.I., e adibite a rimessaggio e deposito di materiale utilizzato nell’attività commerciale/industriale svolta dal ricorrente.

In questo caso particolare si fa riferimento alle cosiddette “Fasce di rispetto” esistenti in riferimento alle aree destinate ad attività produttive, per cui è fatto assoluto divieto di edificare entro uno specifico raggio (se non per la realizzazione di mere pertinenze) e di ampliare gli impianti industriali preesistenti. Tale disposizione è finalizzata a garantire la salubrità delle aree confinanti con le zone industriali, assicurando la presenza di una distanza minima tra gli impianti e di una linea di separazione tra le zone.

Spiega il Consiglio che le opere in esame non potevano essere ritenute pertinenziali, in quanto, non solo hanno prodotto un ampliamento di notevole entità rispetto all’opera principale, ma godono anche di una propria autonomia funzionale e non possono quindi essere ritenute solo coessenziali"invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inerisce, sempreché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico". Per la oro natura, le opere non potevano pertanto essere realizzate all’interno della fascia di rispetto e non possono essere oggetto di sanatoria.

Fasce di rispetto: edificabili senza permesso solo pertinenze accessorie

Il Consiglio ha confermato inoltre l’efficacia dell’ordinanza di demolizione disposta in relazione ad ulteriori opere realizzate sullo stesso capannone industriale, quali:

  • due scaffalature con struttura in metallo e copertura in lamiera;
  • una tettoia con pilastri e travi in acciaio,
  • un locale rimessa in cemento armato.

Si tratta di manufatti di consistenti dimensioni e stabilmente infissi nel terreno, realizzati senza il permesso di costruire (anche in sanatoria) all’interno di una fascia di rispetto nel quale vige l’assoluto divieto di edificare.

Considerando le caratteristiche oggettive di tali opere, infatti, chiaramente non è possibile considerarle come mere pertinenze dell’impianto esistente.

Il ricorso è stato quindi respinto, anche in virtù del fatto che non pare possibile, come sostenuto dal ricorrente, che la rimessa in cemento armato fosse un’opera ante ’67, in quanto dai sopralluoghi è parsa di recente costruzione e, comunque, non risulta presente dai rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1971.

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