Acquisto box auto: il Fisco sulle detrazioni spettanti

La detrazione per l'acquisto del box pertinenziale può essere richiesta solo dal proprietario dell'immobile? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 09/05/2024

È possibile usufruire della detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di un box auto pertinenziale all’abitazione di proprietà del coniuge? Sulla carta sì, purché vengano rispettate alcune condizioni, come chiarisce Fisco Oggi in risposta a un contribuente.

Acquisto box auto: a chi spettano le detrazioni?

La norma di riferimento è l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che al comma 1, tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio inserisce quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (lettera d)).

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione va calcolata sul 50% delle spese sostenute su un massimale di spesa pari a 96mila euro. Salvo nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025, la detrazione ritornerà ai valori previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013, con un’aliquota del 36% su una spesa massima di 48mila euro.

Tornando al caso in esame, spiega il Fisco che l’agevolazione viene riconosciuta:

  • per gli interventi di nuova costruzione per la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

È necessario provare il sostenimento della spesa tramite bonifico, che in linea generale deve essere eseguito dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.

Tuttavia, specifica l’Agenzia delle Entrate richiamando la Circolare n. 11/2014, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso la fattura deve attestare che le spese agevolabili siano state sostenute da questo soggetto e che siano effettivamente rimaste a suo carico.

 

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