Adeguamento prezzi, i compensi professionali sono esclusi

Il Supporto Giuridico del MIMS fa chiarezza sull'art. 26 del Decreto Aiuti: la revisione dei prezzi si applica a forniture e materiali, ma non alle parcelle dei professionisti

di Redazione tecnica - 26/07/2022

L’adeguamento dei prezzi disposto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), come convertito in legge n. 91/2022, per fronteggiare i rincari registrati già dal 2021, si applica solo ai lavori e non alle parcelle dei professionisti coinvolti.

Adeguamento prezzi e parcelle professionisti, il parere MIMS

Lo specifica, con il parere n. 1371 del 21 giugno 2022, il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), a seguito della richiesta di una Stazione Appaltante che, a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori, ritiene che il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza), si debba necessariamente applicare anche alla parcella, con un ricalcolo che tenga conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 50/2022, con la precisazione che l'incremento riguarderà solo la parte di lavori eseguiti dopo il 1° gennaio 2022.

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori: l'art. 26 del Decreto Aiuti

Ricordiamo che l’art. 26 del D.L. Aiuti prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato secondo le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.

Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato al 15 luglio 2022, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Inoltre le disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, limitatamente a quelle specifiche attività ed a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, nonché ai contratti pubblici dei settori della difesa e sicurezza, per quanto compatibili.

La risposta negatIva del MIMS

Sul punto, il MIMS ha ricordato che il meccanismo compensativo previsto dalla norma riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato di avanzamento dei lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore. Ciò significa che l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 non riguarda invece i corrispettivi dovuti per servizi e quindi le parcelle professionali.

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