Agrivoltaico: arriva l’ok dalla UE per 1,7 miliardi di incentivi

La Commissione Europea approva il testo del Decreto del MASE sugli incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici. Gli impianti vanno realizzati entro il 2026

di Redazione tecnica - 16/11/2023

È stato approvato dalla Commissione Europea il Decreto del MASE del 14 aprile 2023 che, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 199/2021, definisce criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Sistemi agrivoltaici: nuovi incentivi per la realizzazione

Arriva così il benestare di Bruxelles all’incentivazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare di sistemi agrivoltaici a cui viene riconosciuto un incentivo composto da:

  • a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
  • b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

In particolare, per i contributi in conto capitale verranno utilizzati poco meno di 1,1 miliardi di euro, relativi all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Per la tariffa incentivante è stato stimato un importo di 560 milioni di euro, che verranno utilizzati, tramite pagamento, durante la fase operativa dei progetti. 

Incentivi a sistemi agrivoltaici: soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari della misura sono:

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, comprese le cooperative agricole, le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
  • b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Spese ammissibili

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1 al Decreto, le seguenti tipologie di spese:

  • a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
  • b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
  • d) connessione alla rete elettrica nazionale;
  • e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
  • l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.
  • Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Sono ammessi:

  • impianti di potenza fino a 1 MW, nel limite contingente di 300 MW;
  • impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza, nel limite del contingente di 740 MW.

L’accesso agli incentivi sarà garantito attraverso procedure distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.

Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati agli stessi progetti.

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