Ampliamento volumetrico e vincoli: è possibile la sanatoria edilizia?

Il Consiglio di Stato si esprime sul diniego di un sanatoria edilizia di un ampliamento volumetrico in presenza di vincoli previsti dal Piano territoriale paesistico

di Giorgio Vaiana - 17/06/2021

Ampliamenti volumetrici, vincoli e diniego di sanatoria edilizia sono i protagonisti della sentenza del consiglio di Stato 26 maggio 2021, n. 4063 che ci consente di approfondire questi argomenti.

I fatti

La causa riguarda il ricorso presentato per la riforma di una decisione del TAR che a sua volta aveva confermato il diniego di sanatoria edilizia e il relativo ordine di demolizione degli abusi. Ma il ricorrente non è d'accordo né con l'amministrazione né tanto meno con i giudici di primo grado.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza di demolizione non ha tenuto conto del fatto che la copertura, tra le opere ritenute abusive, fosse stata realizzata prima dell'entrata in vigore del Ptp, il Piano territoriale paesistico. Per i giudici, però, non è così. Infatti le opere in questione "costituiscono incrementi volumetrici effettuati in zona vincolata, nella quale, vi sono interventi che non sono ammessi, perché consistono in nuove opere in zona vincolata e non sono oggettivamente condonabili". E non solo. Perché il Ptp prescrive il divieto di sanatoria per alcune opere abusive "su immobili soggetti a vincoli di tutela, anche successivamente alla commissione dell’abuso, se esse sono difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse".

Nel caso analizzato, le opere sono state realizzate su aree soggette a vincoli, normate dai Ptp e realizzate non a norma, mancando soprattutto nella parte in cui viene detto che non possono realizzarsi incrementi volumetrici, come è avvenuto in questo caso.

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La difformità

Il diniego della sanatoria è stato emanato proprio sul presupposto della difformità e cioè che "l’opera non è conforme alle norme urbanistico-ambientali vigenti dettate dal Ptp, accertando proprio la non conformità dell’opera rispetto a parametri urbanistico-paesistici vincolanti quali quelli contenuti nel richiamato Ptp". Il ricorrente, invece, aveva realizzato un incremento volumetrico di 250 metri cubi, palesemente in contrasto con la norma vigente nella Regione di riferimento. "Pertanto è superfluo procedere al prosieguo dell’istruttoria in quanto non è possibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per il contrasto dell’opera realizzata con il Ptp", dicono i giudici. In sostanza, oltre che l’esistenza del vincolo, è ostativo alla sanatoria il rilevato insanabile contrasto con le indicazioni tassative contenute nel Ptp.

Abusivo sì, ma prima del Ptp

Il fatto che le opere abusive fossero state realizzate prima dell'entrata in vigore del Ptp, è una semplice affermazione da parte del ricorrente che non è riuscita a dimostrare con una documentazione. "Risulta un onere di chi richiede di beneficiare il condono edilizio a provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire il beneficio - dicono i giudici - mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa del condono". Viene ricordato inoltre che, in casi simili, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della commissione edilizia è facoltativo e non obbligatorio. Nei casi di violazione di vincoli assoluti, quindi come nel caso analizzato, "il mero accertamento tecnico degli appositi uffici è da solo sufficiente a legittimare il diniego del provvedimento richiesto".

Sanabilità delle opere in zona vincolata

La demolizione, nel caso di violazioni delle norme paesaggistiche, è l'unico provvedimento da adottare, spiegano i giudici. Infatti mai sarà possibile determinare una compatibilità paesistica dell'abuso. In ogni caso, come dice la legge n. 326/2003, "la sanabilità delle opere edilizie realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa, ove si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta o di difformità dalle prescritte previsioni". L'appello è stato dunque respinto.

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