Annullamento titoli edilizi da Regione: i limiti temporali

Il TAR Campania interviene in un caso di inerzia dell’Amministrazione e ribadisce quanto previsto dall’art. 39 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 23/06/2022

In mancanza di un termine predefinito dalla legge per concludere un’istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione, essa deve comunque svolgersi in un tempo congruo e ragionevole in relazione alla complessità degli accertamenti da effettuare, in modo da garantire le esigenze di certezza del cittadino.

Annullamento permesso di costruire: le limitazioni al potere delle Regioni

Sulla base di questi presupposti, il TAR Campania, con la sentenza n. 3843/2022, ha ritenuto illegittimo l’annullamento del permesso di costruire deciso da un’Amministrazione Regionale, ricordando quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il caso in esame riguarda appunto l’annullamento di un permesso di costruire relativo a un intervento di ristrutturazione edilizia, consistente nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, di un fabbricato situato in zona a rischio idrogeologico. Un vicino avrebbe impugnato il titolo abilitativo, chiedendo alla Regione di annullarlo. L’istruttoria avrebbe avuto avvio nel 2018, mentre la risposta dall'Amministrazione sarebbe arrivata ben 31 mesi dopo, nel 2021 e quasi 10 anni dopo dal rilascio del permesso di costruire.

La sentenza del TAR

Nel giudicare la questione, il TAR ha ricordato quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione”.

Esso stabilisce che:

  • entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione;
  • il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In particolare, il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime da parte della Regione, decorre non dalla mera presa di cognizione da parte della Regione dei necessari elementi di fatto, ma dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell'esame ragionato dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico-giuridiche, per cui tale termine iniziale coincide con quello di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici, posto che è da tale momento che l'amministrazione è in grado di esercitare il potere conferitole dalla legge.

Nel caso in esame, la Regione ha ricevuto la documentazione per svolgere l’istruttoria nell’agosto 2018, comunicando il proprio parere ben 31 mesi dopo e adottando il provvedimento di annullamento del permesso di costruire del 2011 a ridosso della scadenza del termine decennale previsto al comma 1 dell'art. 39.

Come ha sottolineato il giudice amministrativo, se è corretto ritenere che il momento dell’accertamento non va tout court identificato con l’acquisizione degli elementi di fatto da parte della Regione, ma dal deposito della relazione del funzionario che ha curato l’istruttoria, è anche vero che questa istruttoria non può protrarsi, senza alcuna ragione apparente, per 31 mesi.

In particolare, la decorrenza del termine di 18 mesi non può essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione ma deve essere ancorato a obiettive esigenze istruttorie. Considerato che la Regione non ha dato conto di una particolare difficoltà dell’istruttoria, né essa emerge dagli atti di causa, tale da giustificare il lasso temporale di 31 mesi, si è di fronte a un caso di esercizio tardivo del potere, che rende illegittimi sia il provvedimento di annullamento del permesso di costruire sia la conseguente ordinanza di demolizione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

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