Appalti pubblici e premio di accelerazione: cosa fare se non è stato utilizzato?

Il chiarimento del MIT sulla possibile riallocazione del premio di accelerazione per nuove lavorazioni previste in variante, nel caso di appalti PNRR

di Redazione tecnica - 29/05/2025

È possibile, nei contratti PNRR, utilizzare le somme previste per il premio di accelerazione per finanziare lavorazioni in variante? In quali casi la stazione appaltante può considerare tali risorse come economie disponibili? Il Parere del MIT del 13 maggio 2025, n. 3392, offre una risposta netta: l’importo previsto per il premio di accelerazione non è riutilizzabile per finalità diverse, nemmeno in presenza di varianti non sostanziali.

Premio di accelerazione: perché non è utilizzabile per altre lavorazioni?

La questione è stata posta da ina Stazione appaltante impegnata nell’attuazione di un intervento PNRR, chiedendo se sia possibile riutilizzare l’importo stanziato per il premio di accelerazione, iscritto nel quadro economico con voce autonoma e non nella voce “imprevisti”, per finanziare maggiori lavorazioni da eseguire in variante non sostanziale. L’importo sarebbe comunque riattribuito all’appaltatore principale.

Il Ministero esclude categoricamente tale possibilità: spiega il supporto giuridico che il premio di accelerazione ha natura giuridica autonoma e funzione incentivante, ed è correlato esclusivamente alla consegna anticipata dell’opera eseguita a regola d’arte.

Non si configura come corrispettivo contrattuale in senso stretto, ma come obbligazione eventuale e accessoria, che matura solo al verificarsi di una condizione: l’ultimazione anticipata dell’appalto rispetto alla scadenza prevista.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3260/2022 e ord. n. 13074/2022), il MIT ribadisce che il premio:

  • non è parte del corrispettivo base, ma aggiuntivo e subordinato a un risultato straordinario;
  • non può essere oggetto di riconversione economica a favore dell’operatore in assenza del requisito dell’anticipo;
  • non è assimilabile a economie di gara o a risorse riassegnabili liberamente nel quadro economico.

Inoltre, nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR, il D.L. 77/2021, art. 50, comma 4 e il nuovo art. 126 del Codice dei contratti pubblici – così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 – prevedono l’obbligo di riconoscere il premio in caso di conclusione anticipata, rafforzandone la funzione premiale e la destinazione vincolata.

 

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