Aree idonee per rinnovabili: i contenuti del Decreto

In dirittura d'arrivo la redazione del provvedimento che indica i criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee e assegna gli obiettivi di produzione per ciascuna Regione

di Redazione tecnica - 13/09/2023

Si attende solo l’ufficializzazione e la pubblicazione del Decreto che individua le aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199/2021.

Aree per impianti da fonti rinnovabili: cosa prevede la bozza di Decreto

Il Decreto nasce con gli obiettivi di:

  • individuare la ripartizione fra Regioni e Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”, anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
  • stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi posti di potenza energetica.

Energie rinnovabili: gli obiettivi minimi per Regione

Nel decreto sono fissati gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia, calcolati sulla base dei seguenti criteri:

  • potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma

La potenza degli impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome viene ripartita con accordi stipulati tra gli stessi enti territoriali o secondo quanto previsto al punto 10.5 delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per raggiungere gli obiettivi intermedi e finali, le regioni dovranno:

  • individuare entro 180 giorni dall’emanazione del Decreto le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. Per farlo, dovranno applicare i principi e criteri previsti dal Decreto, valorizzando i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
  • adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per garantire coerenza tra le disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. Per questo motivo dovranno provvedere anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee.

Il monitoraggio e la verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome sarà effettuato dal MASE con il supporto del GSE e di RSE spa.

Classificazione delle aree

Come specificato nella bozza, le superfici e le aree del territorio regionale e delle Province autonome sono classificate in:

  • a) superfici e aree idonee: definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei principi e criteri previsti dal Decreto;
  • b) superfici e aree non idonee: definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri di cui all’allegato 3 alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni. Le aree agricole classificate come DOP e IGP sono considerate idonee solo ai fini dell’installazione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  • c) aree soggette alla disciplina ordinaria: sono le superfici e le aree che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Per individuare le superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, integrata dai dati sull’uso del suolo agricolo desumibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Sono considerate come idonee almeno le seguenti tipologie di superfici e aree:

  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
  • esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
    • le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  • le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e deli Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
  • i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa;
  • i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari
  • i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza;
  • le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati impianti fotovoltaici, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Le leggi regionali che saranno adottate sulla base del decreto e gli eventuali conseguenti atti di programmazione territoriale, saranno coordinati e prevarranno su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica.

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