Bonus edilizi e asseverazione di congruità delle spese: vale la data del computo

Se dopo aver redatto il computo metrico avviene un aggiornamento del prezzario, quali prezzi occorre prendere per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute?

di Gianluca Oreto - 23/01/2022

"La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia" e "Voglio una vita spericolata...Voglio una vita di quelle che non si sa mai". Sembrerebbe che quando Vasco Rossi ha scritto queste strofe si sia fatto ispirare, con qualche anno di anticipo, alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe in piedi dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Superbonus 110% e Bonus edilizi: normativa vs realtà

Dal momento in cui è stata messa in piedi questa notevolissima misura fiscale, il mondo dell'edilizia è entrato in fermento. Prima per comprendere al meglio la norma, poi per stare dietro alle innumerevoli modifiche normative (11 correttivi in 20 mesi) e, infine, per provare a "calare" nella realtà molti adempimenti che sono (non vorrei dirlo) efficacemente normati nel mondo dei lavori pubblici ma che lasciano più di un dubbio su quelli privati.

È chiaro, dunque, che in alcuni casi la normativa si scontra con una realtà complessa fatta di specificità, contratti e date diverse. Aspetti che sfumano completamente i contorni e il senso di una disposizione.

L'asseverazione di congruità delle spese sostenute

È di pochi giorni fa una lettera inviata da due Architetti Romani al loro ordine professionale e all'Agenzia delle Entrate. Una lettera per avere una risposta ad un quesito non di poco conto che riguarda i nuovi obblighi previsti per i bonus edilizi dal D.L. n. 157/2021 (Decreto anti-frode) e poi dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Volendo riassumere, dal 12 novembre 2021 tutti i bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) devono ottenere:

  • il visto di conformità;
  • l'asseverazione di congruità delle spese sostenute utilizzando alcuni prezzari di riferimento o, in mancanza, determinando il prezzo analiticamente (analisi dei prezzi).

Senza volermi addentrare su quali siano questi prezzari e per quali interventi si debbano utilizzare, è chiaro che l'elenco prezzi dei materiali da costruzione viene aggiornato anche con cadenza semestrale (come avviene nei prezzari privati della DEI - Tipografica del Genio Civile).

I due architetti si sono chiesti quale prezzario utilizzare per l'asseverazione di congruità delle spese nel caso di aggiornamento e hanno proposto una soluzione confermata da una risposta dello Sportello Consulenze online dell'Ordine degli Architetti di Roma: è possibile utilizzare codici e voci relative a prezzari precedenti, indicando esplicitamente il prezzario di riferimento e l'edizione presa in considerazione nelle voci del computo metrico.

Per comprendere al meglio questa risposta (che, vi anticipo subito, condivido), ho provato a ricostruire la normativa e a comprendere al meglio il valore di alcuni documenti.

Cosa prevede la norma

Partiamo da quello che prevede la norma. E per quel che riguarda l'asseverazione di congruità delle spese ne parla:

  • all'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio in cui si afferma:
    Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica) , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
  • nell'Allegato A, punto 13.1, lettera a) del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) in cui si afferma:
    Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Volendo essere pignoli, nessuna delle suddette disposizioni prevede a quale versione di prezzario occorre far riferimento. È chiaro, però, che visto l'andamento dei costi dei materiali da costruzioni, le imprese tendono sempre ad utilizzare l'ultimo in vigore.

Il valore dei documenti

A questo punto occorre prendere in considerazione la documentazione in gioco:

  • il contratto tra professionista e committente per la realizzazione del computo metrico;
  • il computo metrico stesso;
  • l'asseverazione di congruità.

Il primo è un normale contratto tra privati in cui si rinvia sempre alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per il secondo occorre differenziare tra computo metrico e computo metrico estimativo:

  • il primo è un documento che analizza e descrive le fasi di lavoro, determinando la quantità delle diverse lavorazioni presenti nel progetto;
  • il secondo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari.

L'asseverazione di congruità delle spese, infine, è una dichiarazione di atto notorio da parte di un tecnico abilitato che:

  • consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità;
  • consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000;

attesta la congruità delle spese sostenute mediante l'utilizzo di un determinato prezzario. Ecobonus e Sismabonus hanno la loro modulistica, per gli altri bonus edilizi l'asseverazione va resa in forma libera. Come redazione abbiamo preparato un modello che puoi scaricare liberamente.

L'aggiornamento dei prezzari, la data del computo e dell'asseverazione di congruità

Ho già premesso di essere d'accordo con i colleghi architetti romani e con il loro ordine professionale. Adesso vi spiegherò perché. Premesso che è buona norma utilizzare il prezzario più recente per realizzare un computo metrico estimativo, è auspicabile che il professionista che lo redige ne apponga timbro, firma e data.

A questo punto la soluzione è semplice. Chi verifica i prezzi dovrà utilizzare il prezzario in vigore alla data di realizzazione del computo e, sulla base di questa, asseverare il rispetto dei prezzari utilizzati dal collega.

Questa è, chiaramente, la mia ricostruzione ed interpretazione normativa. Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it, l'analisi normativa e il confronto fra punti di vista differenti è sempre il benvenuto.

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