Bonus Facciate: obbligo di visto di conformità e asseverazione delle spese

Il Fisco chiarisce quali sono le uniche deroghe previste alla presentazione dei documenti

di Redazione tecnica - 10/02/2022

Visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese, ovvero croce e delizia (o solo croce, più probabilmente) dei professionisti nella gestione brurocratica dei bonus edilizi e del Superbonus. Non fa eccezione il Bonus Facciate, e lo ricorda ancora una volta l’Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi.

Bonus Facciate e visto di conformità: la risposta del Fisco

Un contribuente ha infatti chiesto lumi in merito all’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per la realizzazione di interventi di recupero di una facciata, non influenti da un punto di vista termico e realizzati in regime di edilizia libera. La risposta del Fisco è stata netta. 

Il Bonus Facciate: come richiederlo

Vale la pena fare una breve panoramica sul Bonus Facciate: esso consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e pari al 60% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti sulle superfici opache verticali di prospetti e facciate visibili dalla strada.

Diverse le modalità di accesso all’agevolazione:

  • detrazione diretta, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo;
  • contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (c.d. “sconto in fattura”);
  • cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ricordiamo che, come disposto dal D.L. n. 4/2022, la cessione del credito può essere effettuata solo una volta.

Beneficiari del Bonus Facciate

Il Bonus Facciate può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Bonus Facciate: edifici e interventi ammessi

Il “bonus facciate” può essere utilizzato per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.  Non spetta, invece, per nuove costruzioni ed interventi di demolizione e ricostruzione.

Inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone assimilabili a queste, in base a quanto disposto dalle normative regionali e locali.

Sono ammessi al Bonus Facciate i seguenti interventi:

  • rinnovamento e consolidamento della facciata esterna;
  • pulitura e tinteggiatura;
  • interventi su balconi, ornamenti e fregi;
  • lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.

Inoltre si possono portare in detrazione anche le spese correlate, come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte correlate ai lavori.

Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente sull’involucro esterno visibile dell’edificio: rientra quindi l’intero perimetro esterno, mentre le facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico rimangono fuori dagli interventi ammessi.

Il visto di conformità per il Bonus Facciate è obbligatorio?

Infine, come specificato da Fisco Oggi, per gli interventi che danno diritto al “bonus facciate” previsti all’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019, è sempre previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Di conseguenza, per il Bonus Facciate vale quanto stabilito dal Decreto Antifrodi, inserito poi in legge di Bilancio 2022 al comma 29 dell’art. 1 con il comma 1-ter dell'art. 121 del Decreto Rilancio, ossia che:

“per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 (dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020), in caso di opzione di cui al comma 1:

  • a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Quindi gli interventi ammessi al Bonus Facciate non rientrano nella deroga introdotta dalla legge di bilancio 2022 prevista per opere classificate come “attività di edilizia libera” o interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

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