Bonus Facciate e sconto in fattura: nuova risposta del Fisco

L'errore di fatturazione non inficia la fruizione del bonus facciate ma accende indicatore di possibile anomalia dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 09/03/2023

Dopo la risposta n. 238 del 3 marzo 2023 relativa all'utilizzo del bonus previsto per i sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle Entrate torna a parlare del corretto esercizio dell'opzione per il cosiddetto sconto in fattura applicabile ai sensi dell' articolo 121 del Decreto­Legge 19 maggio 2020, n. 34, nel caso però della detrazione per il recupero delle facciate (Bonus facciate).

Bonus Facciate e sconto in fattura: interviene l'Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 247 dell'8 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'utilizzo dell'opzione alternativa alla detrazione diretta per un intervento edilizio eseguito nel 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fiscalmente agevolabile mediante il riconoscimento al committente di una detrazione d'imposta pari, nel periodo d'imposta 2021, al 90% della spesa sostenuta per i lavori edili.

L'istante riferisce:

  • di aver emesso una fattura in acconto d'importo pari al 10% del corrispettivo concordato ed una successiva fattura a saldo, pari al 90% del totale dovuto, applicando l'intero "sconto in fattura".
  • dopo aver indicato nella fattura a saldo l'importo complessivo dell'intervento effettuato (100%) ed aver portato in deduzione l'acconto in precedenza fatturato e pagato dal committente (10%), applicava lo sconto sulla differenza (90 per cento dei lavori) evidenziando un "netto a pagare € 0,00".

Successivamente l'istante ha optato per la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito che, però, durante la fase di audit sollevava perplessità in ordine alla correttezza dell'operato, affermando che "essendo lo sconto applicato unicamente sulle sole fatture di saldo non è possibile procedere con la validazione delle fatture in quanto non rispondenti alle modalità di cui alla circolare 19/E del 2022" secondo cui "Con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16­bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario ­ per fruire dell'agevolazione ­ applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti".

L'istante chiede, dunque, all'Agenzia delle Entrate un parere in merito alla soluzione interpretativa più corretta da applicare al caso prospettato.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver ricordato la normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha citato l'ultima risposta n. 238/2023 pubblicata sul tema nella quale si afferma che la detrazione va commisurata alla spesa sostenuta come documentata con la fattura e lo sconto non può essere superiore alla detrazione spettante. Concetti da cui emerge l'obbligo di indicare in fattura lo sconto concesso al committente (pari, al più, alla detrazione medesima), indicazione che consente di individuare, altresì, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

L'errore di fatturazione

Lo sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.

Al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello sconto in fattura, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale. Diversamente, laddove il corrispettivo dovuto è stato indicato nella fattura senza esporre lo sconto (presumibilmente al fine di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito d'imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura. In tale ultima ipotesi, conseguentemente, l'agevolazione può essere fruita dal solo committente, direttamente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

Il caso di specie

Tutto ciò premesso, dopo aver ricostruito dettagliatamente l'accaduto (che vi invitiamo a leggere nella risposta), laddove anche le fatture siano state saldate con bonifico parlante e purché ricorrano le altre condizioni previste dalla norma per accedere all'agevolazione, nonostante l'errore di fatturazione commesso, sembra possibile dimostrare che:

  • l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
  • il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e ­ ove presenti ­ dei bonifici parlanti.

Pertanto, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione (nella misura del 90 per cento dell'importo indicato nella fattura di acconto) in sede di dichiarazione annuale, né l'abbia ceduta a terzi, si è dell'avviso che la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto risulti ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.

Ai fini della prova dell'indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può, altresì, tornare utile l'integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Concludendo, la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso, pur non inficiando la spettanza della detrazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.

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