Sconto in fattura ed Ecobonus: un caso di errata emissione di fattura

Cosa succede se non si applica l'opzione prevista dall'art. 121 del DL Rilancio già nella fattura in acconto? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 06/03/2023

Nel caso in cui si emetta una fattura di acconto senza indicare il previsto sconto del 50%, si perdono le detrazioni spettanti? Si tratta di un’interessante questione su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti con la risposta n. 238/2023.

Fattura in acconto senza sconto del 50%: si perdono le detrazioni?

Il caso è stato posto da un fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, che, a seguito di accordo con il cliente per l'applicazione dello sconto in fattura, ha emesso una fattura in acconto, da corrispondersi per l'intero valore, e una fattura a saldo con applicazione dello sconto del 50% calcolato sull'intero corrispettivo pattuito; il cliente ha poi provveduto ad inviare il modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura in misura pari al 50% del valore dell'intervento.

Il fonritore quindi, diversamente da quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, non ha specificato l'applicazione dello sconto in fattura su ciascuna delle fatture emesse, ma soltanto su quella finale, calcolandolo comunque sull'importo totale dell'intervento.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, il Fisco ha ricordato che ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede che i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi edilizi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (c.d. “sconto in fattura”) ;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

Le disposizioni si applicano anche per le spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (Ecobonus) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (SuperEcobonus).

Come ricorda il Fisco, l’art. 121 è stato modificato più volte, con l’estensione delle opzioni alle spese sostenute dal 2020 al 2024 e sono anche state ridefinite le modalità di utilizzo dei crediti. Nella risposta è presente anche il riferimento al recente D.L. n. 11/2023 (c.d. "Dcerteo Cessioni") in corso di conversione, secondo cui dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), fatte salve le eccezioni specificate nel provvedimento stesso.

Lo sconto in fattura

In riferimento all’utilizzo dello sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell'8 agosto 2020 ha precisato che:

  • il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto;
  • a fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante;
  • l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto ­­legge n. 34 del 2020.

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc., anche nella misura del 110% (Superbonus), devono altresì comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine prorogato dall'articolo 10­-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) al 29 aprile 2022 per le persone fisiche e al 15 ottobre 2022 per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, in riferimento alle spese effettuate nel 2021).

Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate riceve la comunicazione, con modalità e tempi analoghi a quelli previsti per l'originario beneficiario, ferma restando la possibilità, in alternativa alla compensazione, di optare per la cessione del credito.

Dalle disposizioni concernenti il meccanismo dell'opzione innanzi richiamate secondo cui:

  1. la detrazione va commisurata alla spesa ''sostenuta'' come documentata con fattura;
  2.  lo sconto non può essere superiore alla detrazione spettante,

emerge l'obbligo di indicare in ciascuna fattura lo sconto concesso al committente (pari, al più, alla detrazione medesima), indicazione che consente di individuare, altresì, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

D'altronde, il cd. sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.

Proprio per questo, nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 è stato precisato che, «[...] lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16­­-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell'agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50% per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti.

In sostanza, al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello ''sconto in fattura'', il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò ''anche in caso di sconto parziale''.

Diversamente, ove nella fattura d'acconto non sia indicato l'esercizio dell'opzione il fornitore non ha titolo per maturare il credito che non trova riscontro nella fattura; conseguentemente, l'agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

Invio PEC per errori formali

Questa tipologia di errore non rientra nelle fattispecie previste dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 con cui sono state fornite indicazioni per rimediare agli errori concernenti la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione, ammettendone il rinvio tardivo tramite il ricorso alla remissione in bonis di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto­legge n. 16 del 2012. L'invio della PEC, è previsto per inoltrare le richieste di annullamento della comunicazione, in presenza degli errori sostanziali o formali descritti nei paragrafi successivi.

Questo strumento non è, invece, utilizzabile per rimediare ad errori legati all’errata certificazione dello sconto, né è possibile ricorrere all'emissione di una nota di variazione ex articolo 26, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633/1972, poiché tale documento può essere emesso solo per correggere errori aventi ad oggetto l'imponibile o l'imposta sul valore aggiunto.

Errore nella compilazione della fattura di acconto: come rimediare?

Nel caso specifico dalla documentazione fornita dall’Istante emerge che, nonostante l'errore di fatturazione commesso, sembrano, comunque, ricorrere gli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento e sembra possibile dimostrare che:

  1. l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
  2. il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  3. gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Pertanto, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione in sede di dichiarazione annuale, né l'abbia ceduta a terzi, il Fisco ritiene che lo sconto in fattura sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.

In questo caso, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante, nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Inoltre, ai fini della prova dell'indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può tornare utile l'integrazione, con un documento extra­contabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Il Fisco segnala, tuttavia, che la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso, pur non inficiando la spettanza della detrazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.

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