Bonus facciate: spetta se il portone ha funzione decorativa e ornamentale?

Il Fisco chiarisce gli ambiti di applicazione dell’agevolazione per interventi di restauro e risanamento conservativo

di Redazione tecnica - 30/06/2022

Il Bonus Facciate si applica nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo di elementi decorativi, come ad esempio portali di edifici religiosi? Dipende dalle caratteristiche degli elementi su cui si devono effettuare i lavori, come spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 352/2022.

Bonus facciate: vale anche per i portoni? La risposta del Fisco

Il quesito è stato appunto posto da una Chiesa, che intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo di un portale composto da portone, cornice e lunetta, destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla chiesa solo per circa 12 mq sui complessivi 48 mq, che invece hanno funzione decorativa e ornamentale. È possibile quindi avvalersi del Bonus Facciate, ovvero della detrazione prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), come modificato dalla legge n. 178/2020, con eventuale opzione per la cessione del credito o per lo " sconto in fattura", di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020?

Bonus Facciate: quadro normativo

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha preliminarmente ricordato il quadro normativo che disciplina il cd. “Bonus Facciate”.

L’agevolazione, prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), consiste in una detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate zone territoriali omogenee: 

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. 

Ricordiamo che l'anno di sostenimento delle spese e la percentuale di detrazione sono stati modificati, dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha esteso la detrazione fino al 31 dicembre 2022, con applicazione dell'aliquota ridotta al 60%.

Interventi ammessi al Bonus Facciate

Con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E è stato precisato, tra l'altro, ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", che gli interventi devono essere finalizzati al " recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.  In particolare, la detrazione spetta per: 

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi
  • spese correlate, come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte correlate ai lavori.

Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente sull’involucro esterno visibile dell’edificio: rientra quindi l’intero perimetro esterno, mentre le facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico rimangono fuori dagli interventi ammessi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Restano invece escluse le spese sostenute per:

  • interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. 

Soggetti ammessi al Bonus Facciate

Come chiarito con la citata circolare, sotto il profilo soggettivo, la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. 

In linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili.  In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al "bonus facciate"):

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

Le considerazioni sul caso

Tanto premesso, considerato che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l'ingresso all'interno dell'edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza, anche una funzione decorativa e ornamentale, l’Agenzia delle Entrate ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina sul Bonus Fcaciate, le spese per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere portate in detrazione. 

Conseguentemente, l'Istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'art.121 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. "sconto in fattura");
  • per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
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