Bonus facciate: ultimi mesi per la detrazione fiscale del 60%

Scade a breve la detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti. Ecco cosa si può fare fino al 31 dicembre 2022

di Redazione tecnica - 22/09/2022

Salvo colpi di scena last minute, mancano poco più di tre mesi alla scadenza del Bonus Facciate e al momento non ci sono all’orizzonte previsioni di possibili proroghe. Attualmente quindi c’è tempo solo fino al 31 dicembre 2022 per richiedere le detrazioni fiscali per interventi di recupero e ripristino delle superfici opache verticali degli edifici. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Cos’è il Bonus Facciate

Il c.d. “bonus facciate” è stato introdotto con la legge di Bilancio 2020 che, all’art. 1, comma 219, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) concessa per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In alternativa alla detrazione, il beneficiario del Bonus Facciate può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono stati previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. Inoltre fino al c.d. “Decreto Antifrode” (D.L. n. 157/2021, poi abrogato perché le norme sono state recepite nella Legge di Bilancio) non era prevista nemmeno l’asseverazione delle spese sostenute.

Le modifiche al Bonus Facciate: percentuale di detrazione e asseverazione delle spese

Nel 2022 il Bonus Facciate è stato riconfermato, ma con delle sostanziali differenze, contenute nei commi 29 e 39 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022):

  • la detrazione è stata riconfermata solo per l’anno in corso e con una percentuale non più del 90% ma del 60%;
  • è stato introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute in riferimento ai lavori eseguiti. Per altro il bonus facciate non rientra nemmeno tra le eccezioni previste per lavori di importo inferiore ai 10mila euro: anche in questo caso sono infatti richiesti obbligatoriamente il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore. Le spese sostenute per l'asseverazione potranno essere detratte.

Gli interventi ammessi al Bonus Facciate

Il “bonus facciate” è utilizzabile per spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Non spetta invece per interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B, indicate nel D.M. n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Queste le caratteristiche:

  • zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  •  zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Rientrano in detrazione gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, comprendendo tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale che sia sugli altri lati dell’edificio (intero perimetro esterno).

In particolare, il Bonus Facciate spetta per gli interventi:

  • di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • effettuati su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • effettuati su strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Tra le spese rientrano in detrazione anche:

  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese sostenute per l’installazione di ponteggi, per lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Non rientrano in detrazione le spese sostenute per interventi:

  • effettuati su strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
  • effettuati su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • di riverniciatura degli scuri e delle persiane;
  • effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
  • effettuati sulle facciate interne dell’edificio, qualora non siano non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il bonus Facciate non si può usare quindi per lavori realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, oppure quando la posizione sia dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.

Bonus Facciate: beneficiari della detrazione

Il Bonus Facciate può essere richiesto da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni);
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, a condizione che:
    • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
    • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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