Decreto Sostegni e Bonus mobili: bocciati sconto in fattura e cessione del credito

Nella conversione in Legge del Decreto Sostegni bocciata l'idea di estendere al bonus mobili le due opzioni alternative sconto in fattura e cessione del credito

di Redazione tecnica - 07/05/2021
Aggiornato il: 09/05/2021

Nella seduta di ieri il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, a nome del Governo ed autorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha posto la questione di fiducia sull'approvazione di un emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il testo originario del Ddl di conversione

Il testo era originariamente composto di 43 articoli divisi in cinque titoli:

  • sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche);
  • disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale);
  • salute e sicurezza;
  • misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali;
  • altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità.

Ma dopo l’esame della 5a (Bilancio) e della 6a Commissione (Finanze e Tesoro) si incrementerà di oltre 20 articoli e di molti nuovi commi.

Bonus mobili: bloccati sconto in fattura e cessione del credito

Nel testo approvato dal Senato è saltato alla fine il comma che estendeva le due opzioni alternative dello sconto in fattura e la cessione del credito al bonus mobili.

Ricordiamo che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020 consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi (interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo), di usufruire di un’agevolazione fiscale sotto forma, alternativamente:

  • di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • della cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Piattaforma Cessione crediti: la guida dell'Agenzia delle Entrate

Sull'argomento cessione del credito, che non riguarda solo i bonus edilizi ma anche tanti altre detrazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida La piattaforma “cessione crediti”: come funziona, quando si utilizza nella quale sono descritte le modalità per accedere alla procedura web predisposta dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai beneficiari.

Cosa prevede il decreto Sostegni

La nuova versione del Decreto Sostegni modifica l'art. 121, comma 2, lettera a) del Decreto Rilancio e amplia la platea dei beneficiari prevedendo che tale agevolazione fiscale si applica anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) TUIR);
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) TUIR).

Sconto in fattura e cessione del credito: tutti i bonus edilizi che accedono

Ricordiamo, per ultimo che, in base al citato comma 2, le disposizioni dell’articolo 121 si applicano alle spese relative agli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020
  3. adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160);
  5. installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020.
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