Bonus ristrutturazioni e prima casa: sono compatibili?

L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda di un contribuente circa la possibilità di utilizzare il bonus ristrutturazioni per un immobile acquistato con i benefici di prima casa

di Redazione tecnica - 13/08/2021

Le possibilità di detrazioni fiscali sugli immobili offerte dalle numerose normative fiscali sono tante e spesso sovrapponibili tra loro. Come nel caso di acquisto di un immobile beneficiando dell’agevolazione Prima Casa (nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986) e del bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Dpr 917/86).

Bonus ristrutturazioni e prima casa: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Ed è proprio di questo di cui si parla nell’ultima risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi, ad un contribuente che chiede:

Sto acquistando un immobile come prima casa che deve essere completato integralmente nel suo interno. Posso utilizzare le agevolazioni previste per il bonus ristrutturazioni?”.

Bonus ristrutturazioni e prima casa: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata, naturalmente, positiva. Il contribuente potrà utilizzare entrambe i bonus fiscali, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle relative norme agevolative.

Il nuovo bonus ristrutturazioni edilizie

L’Agenzia delle Entrate ricorda, pure, che l’agevolazione fiscale per la ristrutturazione edilizia è prevista dall’art. 16-bis del DPR n. 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Da ricordare, infine, che ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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