Cambio di destinazione d'uso e pertinenze: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Palazzo Spada ritorna sui concetti di ruralità degli immobili per la destinazione d'uso di fabbricati agricoli e su quello di pertinenza per la qualificazione di una tettoia

di Redazione tecnica - 12/01/2024

Tettoia: pertinenza o nuova costruzione?

Oltre a negare il mutamento di destinazione d’uso, la ricorrente ha dedotto la natura pertinenziale della tettoia del corpo di fabbrica principale, che non avrebbe prodotto alcuna volumetria aggiuntiva.

Si sarebbe trattato di un’opera di modeste dimensioni, aperta su tutti e quattro i lati, realizzata in legno, con funzione di arredo e protezione, come tale riconducibile al regime della SCIA; pertanto la mancanza del relativo titolo edilizio non avrebbe potuto determinare l’applicazione della più severa sanzione demolitoria, ma soltanto pecuniaria.

Di diverso avviso invece i giudici di Palazzo Spada, che hanno richiamato la giurisprudenza prevalente secondo cui "la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire" quando non è dimostrata, come in questo caso, la sussistenza dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari.

Come ribadito anche in recenti sentenze, rientrano nella categoria di pertinenze urbanistiche le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale.

Ne consegue che le tettoie:

  • richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio;
  • si sottraggono a questo regime quando conformazione e ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione.

Per qualificare una tettoia come pertinenza o nuova costruzione bisogna tenere conto di questi elementi:

  • caratteristiche strutturali (materiali utilizzati, dimensioni…);
  • carattere di stabilità;
  • posizionamento rispetto al fabbricato principale.

Quando essa si configura come manufatto a parte, necessita di preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Tornando al caso in esame, riconosciuta la natura non pertinenziale della tettoia e la conclamata abusività del manufatto, l’ordine di demolizione, conclude il Consiglio, è un atto dovuto e vincolato, e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi.

 

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