Cambio destinazione d'uso in zona vincolata: ci vuole l'autorizzazione paesaggistica

Corte di Cassazione: autorizzazione e permesso di costruire sono necessari anche senza modifiche di volumi o sagoma

di Redazione tecnica - 24/07/2022

Il cambio di destinazione d'uso di un manufatto realizzato in zona con vincolo, anche in presenza di opere che non comportano moifiche ai volumi o alla sagoma, necessita di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire.

Cambio di destinazione d'uso in zona vincolata: impossibile senza autorizzazione 

Lo conferma la sentenza n. 27199/2022 della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado che aveva legittimato l'ordine di demolizione e il ripristino dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 95, 64 e 71 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), e di cui all'art. 181 del D.Igs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Secondo la ricorrente, i reati non erano a lei imputabili in quanto ERA semplice comproprietaria dell'unità immobiliare e non committente; inoltre i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza e del parapetto di recinzione non necessitavano di titolo abilitativo, né autorizzazione paesaggistica in quanto si trattava di semplice adeguamento funzionale di opere preesistenti, senza modifica di volume o sagoma, e non della realizzazione di una costruzione abusiva ex novo.

Interventi in zona vincolata e autorizzazione paesaggistica: la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha preliminarmente ricordato che, come confermato dalla giurisprudenza, i reati previsti dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa.

Di conseguenza anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato.

Ne segue che "la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell'immobile interessato dalle opere abusive, […] necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse alla realizzazione dell'opera".

Per quanto riguarda l'insussistenza del reato di cui all'art. 181 del D. Lgs. 42/2004, gli ermellini hanno osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, anche il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede autorizzazione paesaggistica se trattasi di zona soggetta a vincolo e il permesso di costruire. Quindi il fatto che la sagoma e i volumi non fossero stati modificati non ha rilevanza, né ai fini delle violazioni paesaggistiche, né ai fini della necessità di ottenere il permesso di costruire. Peraltro, si tratta di interventi che trasformano in maniera definitiva il territorio e che quindi avrebbero richiesto il titolo edilizio.

Abusi edilizi: il giudizio di tenuità dei reati

In riferimento alla presunta tenuità dei reati, la Corte ha ricordato che tale giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta che nel caso di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, riguarda non solo la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive, ma anche:

  • la destinazione dell'immobile;
  • l'incidenza sul carico urbanistico;
  • l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria;
  • il mancato rispetto di vincoli;
  • la conseguente violazione di più disposizioni;
  • l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
  • la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso;
  • il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente;
  • le modalità di esecuzione dell'intervento.

In questo caso, i reati contestati attengono a costruzioni abusive ubicate nel centro urbano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sismico e idrogeologico, estese, completate nella rifinitura e pronte all'uso, constando anche in una terrazza in cemento armato di circa 13 mq.

Il ricorso è stato quindi respinto perché inammissibile, confermando l'ordine di demolizione.

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