Caro bollette, le misure previste del Decreto Aiuti-Quater

Tutte le previsioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023

di Redazione tecnica - 11/11/2022

Tra le misure di sostegno previste in quello che sarà il “Decreto Aiuti-Quater”, l’art. 3 contiene quelle destinate a fronteggiare il caro energia per le imprese.

Caro energia, le misure del Decreto Aiuti- Quater

In particolare, per contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia potranno chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l’importo medio contabilizzato - a parità di consumo -  nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza ai fornitori, con le modalità previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Entro 15 giorni dall’istanza, il fornitore dovrà presentare una proposta di rateizzazione comprendente l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e la loro ripartizione, per un massimo di 48 rate mensili. Qualora l’impresa salti due rate, anche non consecutive, la rateizzazione viene annullata e l’importo va versato in un’unica soluzione.

Inoltre per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 15 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022.

La dotazione pari a 2 miliardi di euro prevista a valere sulla sezione speciale istituita con il D.L. n. 21/2022, è stata innalzata a 5 miliardi.

Le ulteriori modifiche in valutazione

Verranno inoltre modificate alcune disposizioni presenti nel Decreto Ucraina, nel Decreto Aiuti, nel Decreto Aiuti-bis e nel Decreto Aiuti-ter:

  • la garanzia del 90% degli indennizzi per cui è autorizzata a SACE riguarderà le fatture emesse entro il 30 giugno 2024 (precedentemente era il 30 giugno 2023) relativamente ai consumi effettuati fino al 31 dicembre 2023 (termine precedente il 31 dicembre 2022); 
  • verrà innalzato da 600 euro a 3mila euro l’importo per cui non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • nei sostegni a “impianti sportivi e piscine” rientreranno la compensazione dei maggiori costi sostenuti da CONI, CIP e società Sport e Salute.
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