Cassazione: nella fascia di rispetto del demanio marittimo neanche edilizia libera

La Corte di Cassazione ribadisce che nella fascia di rispetto del demanio marittimo è esclusa la possibilità anche di interventi di edilizia libera

di Redazione tecnica - 06/06/2022

Il d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizia) definisce puntualmente gli interventi che non necessitano di alcuna comunicazione, segnalazione o altro titolo abilitativo, ovvero quelli di edilizia libera indicati all'art. 6.

Interventi e vincoli

Ma attenzione, il fatto che il testo unico edilizia offra la possibilità di intervento edilizio libero si scontra con i tanti vincoli imposti nel territorio dal Codice dei beni culturali, dal Codice della stata, dal Codice della navigazione e dalle Leggi regionali. Le varie discipline vincolistiche necessitano, dunque, la necessaria attenzione.

Lo dimostra la Sentenza della Corte di Cassazione 25 maggio 2022, n. 20257 che, pur in modo collaterale, entra nel merito della fascia di rispetto del demanio marittimo. In questa vicenda, il ricorrente in realtà aveva realizzato delle opere palesemente non rientranti tra quelle di cui all'art. 6 del testo unico edilizia.

L'aspetto più importante riguarda l'intervento degli ermellini che hanno confermato l'impossibilità di realizzare anche opere di edilizia libera nella fascia di rispetto del demanio marittimo. La Cassazione conferma la clausola del rispetto delle altre normative incidenti sulla regolazione della attività edilizia contenuta nel citato art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

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