Certificazione energetica degli edifici e APE: quando utilizzare il metodo semplificato

Quando è possibile utilizzare il software DOCET per redigere l’APE ai fini della certificazione energetica degli edifici?

di Redazione tecnica - 30/12/2021

In tempi di superbonus 110% tutti hanno compreso il significato di "classe energetica" e preso confidenza con parole come "certificazione energetica", "attestato di prestazione energetica" e "APE".

Superbonus 110%: il doppio salto di classe

Il motivo risiede negli interventi di superbonus 110% più utilizzati in questo primo anno e mezzo di applicazione dell'incentivo previsto all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Uno dei requisiti indispensabile per accedere al bonus per gli interventi di riqualificazione energetica è il famoso "doppio salto di classe energetica".

Oltre al rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), ai fini dell'accesso alla detrazione del 110%, gli interventi di ecobonus devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L'Attestato di Prestazione Energetica e la prestazione energetica

Ma, cos'è l'attestato di prestazione energetica (APE)? La sua precisa definizione è contenuta all'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica".

E la prestazione energetica dell'edificio? Anche questa definizione è fornita dal D.Lgs. n. 192/2005: "quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti".

I contenuti dell'APE

Quali sono i contenuti che deve obbligatoriamente contenere l'APE? Eccoli tutti:

  • la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l'energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  • le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  • la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

APE e APE convenzionale

Preliminarmente occorre ricordare che il Decreto Rilancio ha introdotto una nuova tipologia di APE per determinare la classe energetica complessiva di edifici plurifamiliari. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

L'APE convenzionale ha l'unica finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus.

Per le differenze tra APE e APE convenzionale l'Enea ha predisposto un utile vademecum.

Come si redige l'APE tradizionale

Ai sensi del D.Lgs 192 e s.m.i. l'APE è sempre redatto per singola unità immobiliare. Per la determinazione dell’EPgl,nren nell’APE tradizionale sono sempre considerati tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato.

Per la redazione dell'APE è possibile utilizzare dei software commerciali. Ma attenzione, possono essere utilizzati solo software certificati dal CTI, ente preposto alla verifica dei software commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

L'elenco dei software certificati è consultabile direttamente sul sito del CTI (che li aggiorna periodicamente).

Esempio di APE

L'attestato di prestazione energetica (APE) ha un format standard nazionale definito nell'Appendice B allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.

Ecco il modello standard da utilizzare per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

APE e metodo semplificato

L'Allegato 1 (Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici) al Decreto MiSE 26 giugno 2015 prevede diverse metodologie di calcolo:

  • il metodo di calcolo di progetto, applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione;
  • il metodo di calcolo da rilievo sull’edificio.

Il metodo di calcolo da rilievo sull’edificio può essere semplificato nel caso serva redigere l'APE per edifici o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

Un software applicativo che utilizza un metodo semplificato è predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR (il DOCET), ed è reso disponibile gratuitamente sui rispettivi siti internet.

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