Cessione bonus edilizi: dichiarazioni eccessive da Poste Italiane?

Riparte ufficialmente il servizio di acquisto dei crediti edilizi di Poste Italiane che tra la documentazione richiede due dichiarazioni

di Gianluca Oreto - 03/10/2023

Si era chiuso il 7 novembre 2022 ufficialmente per una manutenzione della piattaforma ma è stato subito evidente che l'effetto delle prime 5 sentenze della Corte di Cassazione sul sequestro preventivo. A distanza di 330 giorni ha finalmente riaperto la piattaforma di acquisto dei bonus edilizi di Poste Italiane.

La cessione a Poste Italiane

Una riapertura limitata solo alle prime cessioni provenienti da chi matura il credito per tagli massimi di 50.000 euro e con il vincolo complessivo dei 150.000 euro di cessioni massime dall'apertura a partire dal 2020 della piattaforma di Poste Italiane. Aspetto quest'ultimo che Poste Italiane ha chiarito con 4 semplici esempi:

Di seguito alcuni esempi esplicativi:

  • un cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste Italiane, potrà cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione;
  • un cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto a Poste Italiane 90.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane, potrà cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 140.000 euro;
  • un cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto a Poste Italiane 120.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane, potrà cedere fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 150.000 euro;
  • un cliente che prima della riapertura del Servizio ha già ceduto a Poste Italiane 150.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane, non potrà cedere nulla a Poste Italiane.

La documentazione richiesta

Molto interessanti sono le due ulteriori dichiarazioni richieste da Poste Italiane relative:

  • alla documentazione di natura tecnica richiesta per accedere ai benefici fiscali;
  • alla documentazione di natura contabile.

Oltre a tutta la documentazione richiesta, tra cui figurano per l'aspetto tecnico:

  • la copia delle asseverazioni relative ai lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici o di congruità delle spese per gli altri tipi di intervento) in cui sia presente il codice fiscale del tecnico asseveratore e il timbro professionale;
  • la copia della Polizza assicurativa di R.C. Professionale per ogni Tecnico Asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale;

e sotto l'aspetto fiscale:

  • il visto di conformità che attesta la sussistenza dei requisiti;

vengono richieste alcune dichiarazioni abbastanza "singolari".

Intanto viene chiesto al cedente l'autodichiarazione che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità (datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e del codice fiscale). Una dichiarazione che un normale cittadino non potrebbe MAI firmare perché non in possesso di tutti i requisiti che gli consentano di verificare in prima persona queste informazioni.

Altra novità riguarda l'invio della documentazione che dimostri la capacità reddituale del beneficiario della detrazione che richiede la cessione, ai fini del sostenimento delle spese dei lavori:

  • ultima busta paga oppure
  • ultima dichiarazione dei redditi, necessariamente con le ricevute di presentazione oppure
  • ultimo cedolino della pensione oppure
  • ultima Certificazione Unica

In alternativa, nel caso in cui non si disponga di un reddito proprio e per il pagamento delle spese siano state utilizzate risorse provenienti da risparmi personali o disinvestimenti o siano state fornite da terzi, una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la provenienza dei fondi e il tipo di relazione intercorrente con il terzo che li ha forniti.

Una documentazione necessaria, evidentemente, per far fronte agli alert dell'Agenzia delle Entrate indicati nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

Le dichiarazioni del tecnico asseveratore e dell'intermediario fiscale

Benché la norma non lo preveda, anche questa volta Poste Italiane prepara due nuovi moduli che dovranno essere compilati:

  • dal tecnico asseveratore;
  • dall'intermediario fiscale.

Il tecnico asseveratore dovrà dichiarare:

  • di essere in possesso delle professionalità e competenze necessarie alla richiesta attività di verifica e di aver svolto la propria attività secondo principi di correttezza, collaborazione e trasparenza (non è sufficiente l'iscrizione all'albo?);
  • di aver controllato e verificato la documentazione tecnica sottoposta a verifica e la conformità della stessa, nonché delle informazioni, dati ed elementi ivi indicati, rispetto alla normativa applicabile, anche ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta in relazione ai lavori effettuati (non è già implicito all'interno delle relative asseverazioni?);
  • che i lavori elencati nell’asseverazione tecnica/Sal di competenza sono stati effettivamente eseguiti e sono proporzionati al valore dell’unità immobiliare destinataria degli interventi (come la mettiamo con i ruderi demoliti e ricostruiti con il superbonus?).

Relativamente all'intermediario fiscale abilitato al visto di conformità, questo dovrà dichiarare:

  • che ai fini dell’opzione per la cessione del credito è stata verificata la documentazione necessaria e sussistono i presupposti per avere diritto alle detrazioni, anche rispetto alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, dal decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176 conv. in L. n. 6 del 13.01.2023) e dal DL del 16.02.2023 n. 11 conv. in L. n. 38 del 11.04.2023 (anche in questo caso, non è una dichiarazione quanto meno ridondante?);
  • che le copie consegnate del “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” sono conformi a quelle trasmesse all’Agenzia delle Entrate in data GG/MM/AAAA e accettate dall’Agenzia delle Entrate con protocollo XXXX;
  • che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” preveda – ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 – l’apposizione del visto di conformità, questo è stato apposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

oppure

  • che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” non preveda – ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 – l’apposizione del visto di conformità per una delle seguenti ragioni (barrare la ragione applicabile):
  • opere classificate come attività di edilizia libera;
  • interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

Infine che nonostante non vi sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità, sussistono tutte le condizioni che ne avrebbero consentito il rilascio.

Insomma, benché a casa sua ognuno è liberissimo di richiedere ciò che vuole, sembra che molte di queste dichiarazioni siano ridondanti ed eccessive. Ma questa è solo una mia "opinione".

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