Cessione del credito: cosa cambia dopo il 16 febbraio 2023

In attesa della conversione, il Decreto Cessioni blocca i meccanismi di cessione dei crediti edilizi che torneranno ad essere classificati non pagabili

di Gianluca Oreto - 09/03/2023

Formalmente è un problema contabile. A seguito dell'aggiornamento da parte di Eurostat del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e la successiva esigenza di ISTAT di riclassificare i crediti edilizi, il Governo si è ritrovato circa 100 miliardi di bonus da ripartire nel triennio 2020-2022.

La classificazione come crediti pagabili

La riclassificazione del Superbonus e del Bonus facciate come crediti pagabili (ma non rimborsabili) ha portato alla decisione di agire su una delle tre componenti indicate da Eurostat per determinare se un credito potesse essere considerato pagabile indipendentemente dal concento di rimborsabilità da parte dello Stato. Come specificato nel MGDD, la classificazione del credito come pagabile dipenderebbe da due fattori:

  1. se è previsto il rimborso della parte di credito non utilizzato in compensazione;
  2. se è alta la probabilità che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato nella sua interezza (e, quindi, non andare perso).

Su questa probabilità inciderebbero 3 fattori:

  • la trasferibilità a terzi;
  • l'utilizzo differito nel tempo;
  • l'utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi.

Agendo sulla trasferibilità del credito, che a partire dal 17 febbraio 2023 non potrà più essere utilizzata per i nuovi interventi, i crediti da superbonus e bonus facciate tornerebbero ad essere considerati non pagabili, con effetti sul Bilancio dello Stato 2023. Ricordiamo, infatti, che la differenza tra un credito pagabile e uno non pagabile sta unicamente negli effetti sul deficit (e non sul debito pubblico):

  • il credito pagabile va contabilizzato a Bilancio lo stesso anno un cui si matura il diritto alla detrazione;
  • il credito non pagabile, invece, si "spalma" negli anni di detrazione previsti.

Alla luce di ciò, Istat ha riclassificato il superbonus e il bonus facciate come "crediti pagabili" e nel triennio 2020-2022 li ha registrati nei conti delle Amministrazioni Pubbliche come spesa nel momento in cui il beneficio è maturato (ossia, nel momento in cui viene sostenuta la spesa di investimento per stato di avanzamento dei lavori) e per il suo intero ammontare. Una riclassificazione che ha portato a:

  • una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari rispettivamente a -0,2% e -1,8%
  • nel 2022, il Superbonus ha concorso ad un peggioramento del deficit/Pil del 2,6%;
  • aumento sulla pressione fiscale del 2022 di 0,3 punti percentuali (43,2% vs 43,5%);
  • nessun impatto evidente sul 2020 e sul 2021 in ragione della dimensione limitata degli importi dei crediti fruiti.

Cosa cambia dopo il 16 febbraio 2023

In una recente audizione in Commissione VI Finanze alla Camera, ISTAT ha anche ammesso che nel caso di blocco del meccanismo di cessione dei crediti edilizi, verrebbe meno una delle 3 condizioni per verificarne la pagabilità e renderebbe maggiore la probabilità che il credito possa andare perso.

Ciò implicherebbe una nuova riclassificazione del Superbonus e del Bonus facciate nei Conti Nazionali a partire dall’anno 2023. In tale contesto agisce il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni) che a partire dal 17 febbraio 2023 ha completamente rivoluzionato il comparto delle costruzioni, prevedendo un inaspettato (oltre che discutibile) stop ad ogni forma di cessione del credito.

Vediamo di capire cosa è cambiato dopo il Decreto Cessioni:

  1. nessun intervento è stato previsto su aliquote e orizzonti temporali del Superbonus e di tutti gli altri bonus edilizi minori;
  2. il bonus facciate era già terminato il 31 dicembre2022;
  3. viene eliminata la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali;
  4. viene delimitato il concetto di responsabilità solidale;
  5. viene bloccato il meccanismo di cessione dei crediti previsto dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con alcune eccezioni sui lavori in corso e i titoli presentati entro il 16 febbraio 2023;
  6. viene abrogato (senza transitorio) il meccanismo delle opzioni alternative già presente negli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 per ecobonus, sismabonus e bonus casa.

Il meccanismo di cessione del Decreto Rilancio

Relativamente al blocco del meccanismo delle opzioni alternative di cui al Decreto Rilancio, il Decreto Cessioni salva alcuni interventi suddividendoli tra:

  • quelli che accedono al Superbonus;
  • quelli che accedono a tutti gli altri bonus di cui all'art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, il blocco della cessione non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia un condominio, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un condominio, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro il 16 febbraio 2023:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori (se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo);
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).

Il meccanismo di cessione del D.L. n. 63/2013

Relativamente alle altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste dal Decreto Rilancio, ovvero quelle di cui al D.L. n. 63/2013:

  • articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1;
  • articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo;

queste sono state abrogate a partire dal 17 febbraio 2023 senza alcun transitorio.

Conclusioni e domande

Un aspetto della vicenda, però, non è chiaro ed è riassumibile in due domande:

  • se ISTAT ha riclassificato come pagabili sono il superbonus e il bonus facciate, perché abrogare anche le opzioni alternative di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013?
  • come mai la riclassificazione dei crediti edilizi è cominciata solo a partire da una richiesta di ISTAT arrivata a giugno 2021, nonostante le opzioni di cui ai citati artt. 14 e 16 siano presenti nel nostro ordinamento dal 2017?

Domande che, naturalmente, non troveranno risposta ma che sarebbe corretto porsi.

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