Condono edilizio: a chi spetta la prova della data di realizzazione dell'opera?

Il TAR Lazio sull’onere della prova da parte del soggetto istante, indispensabile ai fini del riconoscimento del titolo in sanatoria

di Redazione tecnica - 03/08/2022

In tema di condono edilizio, stabilire con certezza la data di ultimazione dell’opera è fondamentale per potere ottenere o meno il titolo in sanatoria. Sull’onere della prova è tornato a parlare il TAR Lazio, con la sentenza n. 9950/2022, inerente proprio il ricorso contro un diniego di condono per l’ampliamento di una unità immobiliare residenziale mediante chiusura di una veranda.

Data ultimazione lavori e condono edilizio: la sentenza del TAR

Nel caso in esame, la richiesta di sanatoria è stata presentata ai sensi della legge n. 326/2003, sul presupposto che le opere sarebbero state ultimate entro il 31 marzo 2003, termine ultimo consentito per ottenere il condono. Per provarlo, il ricorrente avrebbe presentato l’esito di una sentenza penale in proprio favore sempre riguardante l'abuso edilizio, nella quale il giudice spiegava che “verosimilmente” le opere sarebbero state ultimate prima di quella data; una relazione tecnica con le stesse considerazioni e un’aerofotogrammetria datata dicembre 2003.

L'onere della prova

Preliminarmente, il TAR ha precisato che per potere usufruire del condono, stabilito dalla legge n. 326 del 2003 è appunto necessario fornire prova di anteriorità dell’ultimazione delle opere al 31 marzo 2003. Tale onere è a carico del soggetto privato che abbia presentato la domanda di condono, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e stante l'operatività del principio della ‘vicinanza alla prova'. Questo perché l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, mentre colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista.

Spiega il TAR che solo l'interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso.

Inoltre la prova deve essere rigorosa: non bastano mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma è necessaria documentazione certa e univoca, sull'evidente presupposto che solo chi richiede la sanatoria e ha realizzato l'opera può fornire elementi chiari sulla data di realizzazione dell'abuso. In difetto di tali prove, resta pertanto integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria.

In questo caso specifico, l’onere della prova non è stato assolto: per quanto riguarda la sentenza penale a cui il ricorrente ha fatto riferimento, essa non vincola né l’Amministrazione né il giudice amministrativo, considerando la diversità di oggetto e di finalità di detto accertamento, con la conseguenza che le valutazioni circa la rilevanza penale non possono interferire quanto di competenza dell'autorità amministrativa preposta alla vigilanza in tema di abusi edilizi, né rilevano sul piano della qualificazione degli abusi edilizi quali illeciti amministrativi. Per altro in questo caso il giudice penale ha formulato un mero giudizio di ‘verosimiglianza’ in ordine alla ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003, ma nessun accertamento dotato dei caratteri di definitività e certezza.

Per quanto riguarda le altre prove, l’aerofotogrammetria di riferimento è del dicembre 2003, atteso che il termine per l’ammissibilità del condono è invece marzo 2003; né esiste alcun elemento di certezza sulla data di ultimazione dei lavori, laddove ci si limita ad affermare che dall’esame obiettivo dell’opera e dagli elementi che “il manufatto risulta essere stato ultimato in epoca antecedente il 31 marzo 2003”.

Data ultimazione dei lavori deve essere indicata in maniera precisa

Di conseguenza, posto che in materia di condono edilizio la prova dell'integrazione del requisito dell'anteriorità dell'ultimazione dell'opera rispetto al termine di legge del 31 marzo 2003 - sia in sede procedimentale, sia in sede giudiziale - grava sul soggetto privato che abbia presentato la domanda di condono, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e stante l'operatività del principio della ‘vicinanza alla prova', il diniego comunicato dall’Amministrazione in questo caso è legittimo, atteso che “L'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso”.

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