Condono edilizio: le condizioni per la formazione del silenzio assenso

Nuova pronuncia del Consiglio di Stato: il silenzio-assenso sull’istanza di condono si forma solo qualora sussistano i presupposti e comunque l’istanza sia completa

di Redazione tecnica - 05/06/2023

Sebbene 22 anni siano un lasso di tempo notevole per il perfezionamento di una pratica edilizia, il mero trascorrere del tempo non può essere considerato come condizione sufficiente per la formazione del silenzio assenso.

Condono edilizio e silenzio assenso: la sentenza del Consiglio di Stato

Lo ribadisce ancora una volta il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5301/2023, con la quale ha confermato la legittimità del provvedimento di rigetto di una domanda di condono edilizio, presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo Condono Edilizio") e sulla quale, nel 2008, era stata richiesta un’integrazione documentale.

La richiesta non era stata soddisfatta in quanto il ricorrente nel frattempo aveva donato l’immobile al figlio, che, a sua volta non ha adempiuto alla richiesta dell’Amminsitrazione nei termini previsti e la pratica è stata cestinata.

Già in primo grado il TAR aveva specificato che se l'Amministrazione, a fronte di una domanda di condono edilizio incompleta, richieda all'interessato l'integrazione della documentazione, assegnandogli un termine per provvedere, quest'ultimo deve ritenersi tassativo, motivo per cui l'inottemperanza alla richiesta determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria.

In ogni caso, secondo l’appellante la richiesta documentale da parte del Comune era avvenuta 22 anni dopo la presentazione dell’istanza di condono, per cui sulla domanda si era formato il silenzio assenso.

Condono edilizio: quando si forma il silenzio assenso?

Un’affermazione contraria a quella che Palazzo Spada definisce come “giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata”, quella per cui  il silenzio-assenso sull’istanza di condono si forma solo qualora sussistano i presupposti e comunque l’istanza sia completa.

Come confermato anche recentemente:

  • nello specifico ed eccezionale sistema del condono edilizio, di cui all'art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, il termine biennale, previsto ai fini della formazione del silenzio-assenso, non decorre nel caso in cui la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria, nonché quando non sia stata interamente pagata l'oblazione e altresì quando l'opera sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità;
  • il termine biennale decorre dal momento in cui tali carenze siano state eliminate ad opera della parte interessata, ponendo l'Amministrazione in condizione di esaminare compiutamente la relativa domanda;
  • a sua volta, il termine di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio, decorre esclusivamente nei casi in cui il procedimento risulti definito con la formazione del silenzio assenso.

Nel caso in esame, la mancata produzione dei documenti richiesti ha dunque impedito che la pratica in questione avesse i presupposti per l’accoglimento (espresso o implicito), motivo per cui il successivo provvedimento di rigetto era assolutamente legittimo.

Né si può condividere la tesi del ricorrente per cui, ai fini dell’accoglimento (anche implicito) dell’istanza, non era necessaria l’integrazione documentale richiesta dal Comune: sul punto, conclude il Consiglio di Stato, laddove l’esame della pratica necessiti di ulteriore documentazione, non può disconoscersi il potere in tal senso dell’amministrazione comunale, e porre nel nulla la sua richiesta di integrazione.

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